Agevolazioni fiscali per sport dilettantistico: la Circolare dell'Agenzia delle Entrate

Scarica gratis il numero 105

Normative

Agevolazioni fiscali per sport dilettantistico: la Circolare dell’Agenzia delle Entrate

E’ di oggi, 1 agosto, la circolare diffusa dall’Agenzie delle Entrate per rispondere alle domande di tante associazioni e società sportive che avevano manifestato la propria preoccupazione di non poter usufruire del regime agevolato previsto dalla legge 398/1991.

La circolare, come si legge nel comunicato stampa ufficiale divulgato dall’Agenzia, chiarisce quanto segue: “Nessun rischio di uscita dal regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991 per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non hanno presentato la comunicazione obbligatoria alla Siae ma hanno attuato un comportamento concludente e hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate di volersi avvalere dell’agevolazione nei termini e nelle forme previsti dalla legge. In ogni caso, la mancata comunicazione alla Siae, obbligatoria per legge, è soggetta alla sanzione prevista dall’articolo 11 del Dlgs n. 471/1997”.

Fra le altre informazioni contenute nel documento, viene chiarito l’ambito applicativo dell’esenzione dall’imposta di bollo prevista per alcuni atti delle “federazioni sportive” e degli “enti di promozione sportiva” riconosciuti dal Coni.

Pagamenti sopra i 1.000 euro, ok se con bollettino postale – Nel documento di prassi, l’Agenzia risolve il dubbio riguardante le quote di iscrizione a corsi o di tesseramento di importo modesto, incassate in contanti, versate successivamente sul conto corrente dall’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro con un versamento cumulativo di importo pari o superiore al limite di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti di 1.000 euro previsto dalla legge per gli enti sportivi dilettantistici che rientrano nel regime della legge 398/1991. In questo caso l’ente, al fine di rispettare l’obbligo di tracciabilità, dovrà rilasciare una quietanza per ogni singola quota di iscrizione, conservarne una copia e annotare in un registro i dati relativi ai soggetti che hanno effettuato i versamenti, gli importi incassati e gli importi pagati.

Iscriviti alla newsletter