Prima di analizzare il Registro nazionale del Coni nella sua attuale conformazione, può essere utile inquadrare il fondamento normativo e la sua funzione
Il 2017 per la disciplina sportiva dilettantistica è stato un anno di forte mutamento.
Il consiglio nazionale del Coni, oltre alle più celebri e tonanti delibere che sono andate a definire gli elenchi delle discipline riconosciute come sportive dilettantistiche, è intervenuto nel corso del 2017 con la delibera numero 1574 introducendo, con effetto dal primo di gennaio del 2018, il nuovo Registro Coni infatti denominato Registro CONI 2.0.
L’istituzione del Registro, in forza di quanto stabilito dall’articolo 90 della legge 289 del 2002, legge madre dello sport dilettantistico, si è compiuta con la delibera del Consiglio Nazionale n. 1288 del novembre 2004; esso costituisce lo strumento adottato dal CONI per confermare “il riconoscimento ai fini sportivi” delle associazioni/società sportive dilettantistiche e – con la novità introdotta dalla legge di bilancio del 2018 – delle Società Sportive Lucrative già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.
Il registro, oltre ad avere lo scopo di riconoscere i fini sportivi degli Enti iscritti, rappresenta un presupposto imprescindibile per godere della disciplina agevolata tipica dello sport dilettantistico, in quanto il CONI è l’unico ente certificatore dello sport sul territorio italiano. Quindi, il riconoscimento ai fini sportivi degli enti si ottiene grazie all’iscrizione nel registro nazionale del CONI e rappresenta una condizione necessaria, seppur non sufficiente, per poter usufruire delle agevolazioni.
Passando all’analisi della delibera 1574, l’impostazione del nuovo Registro, come evidenziato anche nella mail del novembre 2017 inviata dal Presidente del CONI a tutti gli Enti sportivo dilettantistici, risponde all’esigenza di garantire che il riconoscimento sportivo sia attribuito alle sole associazioni e società che perseguono effettivamente attività sportive dilettantistiche, nella consapevolezza che la crescente credibilità del Registro possa costituire un punto di forza anche nei confronti degli Organi di Vigilanza e Controllo.
Con questa nuova configurazione l’iscrizione avviene esclusivamente per il tramite dell’Organismo Sportivo di Affiliazione – fulcro del nuovo sistema – il quale provvede al caricamento dei dati e dei documenti necessari. Pertanto, in questo anno iniziale di funzionamento, l’unico onere a carico dei singoli sodalizi sportivi è quello di occuparsi del primo accesso – alla pagina https://rssd.coni.it/ – e della stampa del certificato di iscrizione al Registro CONI. In questo modo, il legale rappresentante della società potrà accedere alla propria scheda e agli ulteriori servizi messi a disposizione del registro, diretti a collocare al centro del sistema sportivo l’associazione e l’attività svolta dalla stessa nell’ambito dei programmi sportivi e di formazione approvati dagli organismi affilianti.
Per il pieno utilizzo di queste nuove funzionalità servirà necessariamente un periodo
di rodaggio e di apprendimento che sarà tuttavia finalizzato a consentire allo sport di ottenere un Registro completo, analogo al Registro Unico del Terzo settore.
Questo Registro potrebbe inoltre costituire in futuro un valido mezzo di prova opponibile in sede di accertamento da parte dei soggetti controllori.