La legge di bilancio 2018, e le nuove norme CONI entrate in vigore dal 1 gennaio 2018, hanno radicalmente modificato il settore del fitness e degli operatori che vi lavorano. Vediamo nel dettaglio i tanti cambiamenti intervenuti
Il nuovo registro CONI e le associazioni e società sportive
Con l’entrata in vigore del nuovo registro CONI, tutte le ASD e le SSD sono state invitate a iscriversi obbligatoriamente ai fini del riconoscimento della loro attività sportivo-dilettantisica (Delibera Coni n. 1574 del 18 luglio 2017 ai sensi dell’art.5 com.2 lett. C del D.Lgs. 242/99). Obbligo inerente tutti gli affiliati agli Enti di Promozione Sportiva (EPS), alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e alle Discipline Sportive Associate (DSA). Solo le associazioni e le società impegnate nel settore sportivo dilettantistico, e regolarmente iscritte al registro, possono infatti beneficiare delle agevolazioni previste. Ogni anno il CONI si incaricherà di trasmettere al Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate l’insieme dei dati raccolti, inoltre in una apposita sezione pubblica del registro accessibile dal sito del CONI, sarà possibile la consultazione dei dati relativi ad associazioni e società regolarmente iscritte.
Il nuovo registro CONI, già attivo ma in fase di rodaggio, sarà reso definitivo dal 1 gennaio 2019
Ciascuna ASD/SSD sarà dotata di un unico account coincidente con il codice fiscale dell’associazione, attraverso una procedura da svolgere mediante il link https://rssd.coni.it da parte del rappresentante legale di ciascuna società/associazione. Sarà individuato anche un indirizzo email univoco al quale saranno inviate tutte le successive comunicazioni necessarie da parte del CONI. Il nuovo registro raccoglierà (e potrà incrociare) una mole enorme di dati che riguarderanno anche i Presidenti delle ASD/SSD e ovviamente tutti gli iscritti (soci). Le ASD e SSD dovranno infine dimostrare una effettiva partecipazione annuale a eventi (di carattere formativo e/o agonistico) organizzati dall’EPS di riferimento.
La mancata iscrizione al nuovo registro implica la decadenza dallo status di ASD/SSD
con conseguente perdita dei benefici fiscali e giuslavoristici associati, viceversa l’iscrizione al registro permette di dimostrare in caso di verifiche la reale appartenenza al mondo dello sport dilettantistico e, a tal proposito, dall’area riservata sarà possibile per ciascuna ASD/SSD scaricare il relativo certificato di iscrizione che individua anche la conclusione e il buon esito della registrazione.
Le novità non si fermano qui, poiché sono state istituite le SSD con scopo di lucro (LdB 2018 – Com. 353-361), anche queste possono richiedere il riconoscimento da parte del CONI e beneficiare delle agevolazioni relative alle imposte sul reddito e IVA a patto che sia specificata la loro forma sociale, che l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche sia nello statuto e che gli amministratori non ricoprano analoga carica in altre società o associazioni affiliate alla medesima Federazione sportiva o riconosciute da un EPS nel medesimo ambito disciplinare. Le SSD a scopo di lucro devono inoltre disporre di un direttore tecnico in possesso di titolo di laurea magistrale in Scienze Motorie (o titolo equipollente, es.: diploma ISEF).
Le discipline “praticabili”
Le modifiche introdotte riguardano anche le discipline che possono godere dell’appartenenza allo sport dilettantistico e quelle che non possono rientrare in tale classificazione e di conseguenza il limite derivante per quelle ASD/SSD che le propongono all’interno delle loro sedi. In conseguenza delle modifiche di cui sopra, infatti, ciascuna ASD/SSD dovrà occuparsi di attività espressamente inquadrate e individuate nella delibera del CONI. Questa situazione ha creato non pochi disagi per alcune discipline di larga diffusione che sono rimaste escluse da detto elenco, caso eclatante la pratica dello Yoga o del Pilates, ma non solo di queste. Per tale ostacolo in prima battuta si è ipotizzato l’aggiramento attribuendo a queste attività il ruolo di discipline propedeutiche alla pratica di attività inquadrate e quindi facenti capo alle relative Federazioni, attualmente è comunque in corso di analisi una ulteriore possibile modifica.
In ogni caso le ASD/SSD, e in particolare quelle affiliate con EPS, devono verificare col proprio Ente di riferimento il codice di attività in relazione al quale sono/saranno affiliate e, qualora lo statuto non lo preveda, dovranno aggiornarlo segnalando con esattezza le discipline sportive praticate. Tale modifica allo statuto può richiedere la convocazione straordinaria dell’assemblea dei soci.
La pratica di attività non ricomprese nell’elenco delle discipline ammissibili (delibera n. 1569 del 10/05/2017 e successive modifiche) implica che non sia possibile erogare compensi sportivi con le consuete agevolazioni (di seguito chiarite con anche le attuali modifiche ai tetti fissati per la franchigia IRPEF). Allo stesso modo solo per le attività ricomprese nel medesimo elenco è possibile attivare i contratti co.co.co. di tipo sportivo dilettantistico. Quanto non indicato tra le attività ammissibili non sarà considerato di tipo sportivo dilettantistico e quindi inquadrato differentemente (anche) sotto il profilo fiscale a seconda dello status giuridico di chi offre tale servizio ovvero consente la pratica delle attività motorie e sportive non in elenco.
Questo crea una differenza tra ASD e SSD, in entrambi i casi l’erogazione di attività non dichiaratamente di tipo sportivo dilettantistico implica un adeguamento dello statuto lì dove non sia già stata prevista la possibilità di svolgere attività di tipo ludico, ricreativo o riconducibile ad attività sportive non riconosciute ma:
● le ASD continueranno a beneficiare delle agevolazioni fiscali a patto che lo svolgimento di attività sportive riconosciute sia di tipo prevalente rispetto alle altre, che sia indicato nell’oggetto sociale e che il tesseramento dei soci sia conforme e preveda attività supplementari (situazione normalmente di semplice soluzione per le ASD affiliate ad un EPS);
● le SSD che dovessero erogare corsi facenti capo ad attività non ricomprese fra quelle in elenco avranno un inquadramento di tipo commerciale con relativa applicazione di IVA e imposte. Medesimo trattamento è riservato per l’erogazione di tali corsi da parte delle ASD nei confronti di soggetti non tesserati.
Cosa cambia per chi lavora all’interno di un centro sportivo?
Gli istruttori, personal trainer e tutti coloro i quali operano all’interno dei centri sportivi dovranno essere formalmente in regola per quanto riguarda attestati e diplomi professionali relativi all’attività svolta. La prima sostanziale differenza è che ogni diploma deve essere emesso direttamente da un Ente di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuto dal CONI o da una Federazione Sportiva Nazionale (e discipline associate), non è quindi sufficiente che la certificazione sia riconosciuta dall’EPS se poi è di fatto emessa da altre realtà (siano esse aziende o associazioni). L’elenco aggiornato degli EPS riconosciuti è accessibile al link www.coni.it/it/enti-di-promozione-sportiva.html
l’elenco delle FSN al link www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazionali.html
Il diploma dovrà essere associato a un tesserino tecnico personale, sempre emesso dall’EPS o dalla FSN di riferimento, che individua il settore tecnico disciplinare e implica il rinnovo a scadenza. Nel periodo di validità del tesserino tecnico è necessario partecipare a corsi, stage o seminari di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4/2013 sulle professioni non organizzate. Ovviamente rientrano nell’ambito dei titoli tecnico-sportivi la laurea in Scienze Motorie e i titoli equipollenti. Nessun altro titolo che non rientri tra quelli sin qui elencati ha validità legale per l’espletamento della figura di istruttore, allenatore
o maestro con tra l’altro il potenziale rischio di invalidare l’efficacia di eventuali coperture assicurative attive in seno alle ASD/SSD.
Viene infine modificato in favore degli operatori del fitness il tetto massimo previsto per il reddito sportivo, vale a dire per i compensi derivanti da attività sportiva dilettantistica che passa da 7.500 euro a 10.000 euro e sino a tale soglia non concorre a formare reddito imponibile (LdB 2018 – Com. 367). Resta invariata la possibilità di rimborsi spese a piè di lista dove opportunamente documentati.
I lavoratori che operano presso le SSD a scopo di lucro sono invece inquadrati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, devono essere iscritti allo specifico fondo pensioni dell’INPS e per i primi 5 anni possono usufruire di una riduzione del 50% del compenso spettante.