Roma, 22 ottobre 2020
Emanate ai sensi DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f) ed aggiornate dall’articolo 1, comma 6 del DPCM del 13 ottobre 2020 e dall’art. 1, comma 1, lettera d, punti 1 e 2 DPCM del 18.10.2020
Per le attività che devono essere eseguite nel sito sportivo, occorre:
• riorganizzare le medesime con l’obiettivo di ridurre il numero di operatori sportivi, (e/o accompagnatori) contemporaneamente presenti: riorganizzare le mansioni/attività in modo da ridurne il numero nel rispetto dei vincoli richiesti dalla specifica disciplina sportiva o attività motoria ovvero della tecnologia, degli strumenti e dei limiti di operatività, considerata la necessità di fare formazione nel brevissimo periodo;
• limitare l’ingresso in struttura a un solo accompagnatore nel caso in cui l’attività motoria sia svolta da un minore o da un adulto che necessita di accompagnamento e/o assistenza.
• suddividere gli operatori sportivi (e/o accompagnatori), necessari in presenza a valle della possibile riorganizzazione, in gruppi che svolgono la medesima attività/mansione e nei medesimi luoghi;
• determinare più dettagliatamente il rischio per area e la possibile dimensione degli spostamenti;
• organizzare un sistema di sanificazione dei locali e costante pulizia degli stessi.
Rispetto a ciascun operatore sportivo, dovranno essere valutati i percorsi più usuali nelle medesime fasce orarie con particolare riferimento a: ingresso al sito sportivo; accesso ai locali/spazi di pratica motoria/sportiva; accesso alle aree comuni e agli altri luoghi; accesso ai servizi igienici. Fondamentale dovrà essere, nei settori di specifica competenza, assicurare la massima informazione dei lavoratori e di tutti gli operatori dei siti sportivi dei contenuti del presente documento e della predisposizione di tutti gli elementi necessari per assicurare il rispetto delle presenti disposizioni e la tutela della salute pubblica. In particolare sul punto della sorveglianza sanitaria occorre prestare molta attenzione per le responsabilità che ne derivano in capo al datore di lavoro. A tale scopo, per i settori per i quali ciò sia possibile, e limitatamente ai comparti dei lavoratori per i quali le OO.SS. di categoria hanno sottoscritto un CCNL per il settore sportivo, o definito specifici protocolli1, si auspica di proseguire nel corso dell’attuazione del presente Protocollo il confronto e le forme di collaborazione da parte di tali organismi e di quelli che più in generale rappresentano gli operatori sportivi, con l’obiettivo comune di far riprendere prima possibile anche il lavoro sportivo nel massimo rispetto delle attuali disposizioni per il contenimento dell’epidemia.