Lo scontrino Fiscale Telematico, istruzioni per l’uso - La Palestra

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Normative

Lo scontrino Fiscale Telematico, istruzioni per l’uso

La trasmissione online degli scontrini all’Agenzia delle Entrate è ormai una realtà: è la nuova frontiera del fisco telematico. Per non farsi trovare impreparati in questo Far West di normative ecco poche, ma chiare indicazioni

Il 2019 è un anno di profondi cambiamenti all’insegna della digitalizzazione. Dal 1° gennaio infatti, è diventata obbligatoria per (quasi) tutti la fatturazione elettronica e questo ha comportato un forte stimolo alla revisione, in senso più digital, dei processi di vendita. Sulla stessa scia si inserisce il nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, in vigore, a seconda dei casi, a partire dal 1° luglio 2019 o dal 1° gennaio 2020. Ma cerchiamo di capirne un po’ di più.

In che cosa consiste questo obbligo?

Da quando l’obbligo entrerà in vigore, per quelle vendite che prima erano certificate tramite emissione di documento fiscale cartaceo, dovrà essere rilasciato quello che prenderà il nome di “documento commerciale” e al termine di ogni giornata occorrerà trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate (eliminando di conseguenza la necessità di tenerne il registro cartaceo). Tale invio deve obbligatoriamente essere fatto attraverso i nuovi misuratori fiscali (i cosiddetti “Registratori Telematici” o più brevemente “RT”) i quali dovranno per forza essere dotati di collegamento internet.

Decorrenza dell’obbligo

Il passaggio sarà graduale. Dal 1° luglio 2019 entrerà in vigore l’obbligo per quei contribuenti con un volume d’affari superiore a 400mila euro annui; poi l’obbligo sarà esteso a tutti a partire dal 1° gennaio 2020.

Che cosa si deve fare?

Se si rientra nel campo di applicazione della nuova normativa (il che avviene, di fatto, se attualmente si emettono scontrini o ricevute fiscali), occorrerà verificare il proprio misuratore fiscale (o stampante fiscale) che attualmente si sta usanado (se se ne sta usando uno) e:

  • procedere con l’aggiornamento al fine di renderlo compatibile con l’invio telematico

oppure

  • acquistare un nuovo Registratore Telematico.

Se non si dispone di alcun dispositivo idoneo (perché magari quello che si sta usando è troppo vecchio e non può essere adeguato), conviene da subito acquistarne uno a norma.

Una volta acquistato (o adeguato) il Registratore Telematico, con il supporto di un tecnico abilitato, occorrerà censirlo sul portale dedicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate, associandolo quindi alla propria ragione sociale e partita IVA, attivarlo e configurarlo.

Incentivo fiscale

Allo scopo di agevolare la spesa che deriva dall’adeguamento richiesto dall’obbligo di cui stiamo parlando, per gli anni 2019 e 2020 è stato previsto un bonus fiscale pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni misuratore fiscale. Di fatto significa che se il nuovo RT costa 1.000 euro, il bonus fiscale ammonterebbe a 250 euro (in quanto il 50% di 1.000 euro è superiore al limite massimo consentito).

Come confermato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2019, il contributo è concesso all’esercente (quindi, all’azienda sportiva) come credito d’imposta utilizzabile in compensazione – secondo le modalità stabilite – tramite modello F24 (da presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate), a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale, a condizione che il relativo corrispettivo sia stato pagato con modalità tracciabile (ad esempio attraverso assegni, bancari e postali, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente).

Infine, come viene sottolineato nel sopracitato documento, è importante ricordare che tale credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

In sintesi che cosa fare

Questa importante novità impatterà nei centri sportivi che attualmente emettono ricevute fiscali e/o scontrini e, al fine di rispettare il nuovo obbligo, le aziende interessate si devono dotare del Registratore Telematico che dovrà elaborare i dati dei corrispettivi della giornata, sigillarli in un file XML ed inviarli all’Agenzia delle Entrate.

A tal fine, il contribuente può considerare o l’acquisto di un nuovo RT, oppure l’aggiornamento del misuratore fiscale di cui è già in possesso (si deve fare attenzione che non tutti gli apparecchi possono essere aggiornati). È bene pertanto non attivarsi all’ultimo e programmare in anticipo quest’attività per esser pronti dal 1° luglio 2019 o dal 1° gennaio 2020, chiedendo fin da subito (e non attendere le ultime settimane) tutte le informazioni o chiarimenti necessari ai propri fornitori di software gestionali e di stampanti fiscali.

Segnaliamo, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate, in un provvedimento pubblicato il 18 aprile, ha annunciato che sarà possibile trasmettere i corrispettivi con uno strumento web messo a disposizione dalla stessa Agenzia, e che permetterà anche l’emissione del documento commerciale, anche da mobile. Al momento in cui scriviamo, però, non ci sono dettagli tecnici e operativi, e non si parla neanche di esclusioni. Vi terremo informati

Dati aggiornati al 30 aprile 2019

Andrea Donanzan

Operation Project Manager

TeamSystem business unit WELLNESS

https://www.teamsystem.com/wellness/

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