Vendita di alimenti o di prodotti in palestra - La Palestra

Scarica gratis il numero 108

Normative

Vendita di alimenti o di prodotti in palestra

La somministrazione di cibi e bevande o la vendita di prodotti, abbigliamento o gadget, non rientrano nella normale gestione di un club, ma ci vogliono particolari permessi. Vediamo quali.

In un contesto sempre più finalizzato alla fidelizzazione del cliente, anche i centri sportivi, le palestre o i circoli soddisfano le esigenze della clientela con servizi aggiuntivi come la somministrazione di cibi e bevande o la vendita di prodotti, abbigliamento o gadget. Tuttavia si tratta di attività collaterali che non rientrano nella normale gestione di un centro, ma fanno riferimento ad una normativa precisa e richiedono particolari autorizzazioni, sia per quanto concerne gli spazi da adibire, sia per il personale coinvolto e le modalità di ricavo.

Partiamo dalle autorizzazioni comunali richieste per la vendita di prodotti alimentari o integratori e non alimentari (indumenti sportivi, prodotti per la cura del corpo). Come prima cosa va avviata la procedura per la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) destinata al Comune dove si svolge l’attività di vendita e dove è ubicato il centro o la palestra.
Si tratta di una procedura online costituita da più passaggi.
Il primo è la “Pratica Esercizio di Vicinato” che può variare a seconda del Comune o della Regione di riferimento e prevede la compilazione di un modello in cui vanno riportati:

  1. I dati del legale rappresentante e della ASD o SSD
  2. I dati riferiti al fabbricato
  3. I requisiti professionali, dichiarando, solo in caso di vendita prodotti alimentari, se il legale rappresentante e/o le persone preposte alla vendita, sono in possesso di attestato o possono dimostrare di:
  • Aver frequentato con esito positivo un corso riconosciuto dalla Regione per la somministrazione di alimenti e bevande;
  • Aver esperienza professionale in proprio o come dipendente, di almeno 2 anni nel quinquennio precedente;
  • Essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, con indirizzo professionale e con materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti.

Inoltre, sempre solo in caso di somministrazione di cibi e bevande, è richiesta la pratica di “Notifica Sanitaria” nella quale sono nuovamente richiesti i dati del legale rappresentante, della ASD o SSD e i dati relativi al fabbricato in cui si svolge l’attività di vendita.

In secondo luogo è necessaria una relazione tecnica descrittiva, indicante l’attività di vendita svolta nel centro (ASD o SSD) come:

  • Vendita di prodotti alimentari.
  • Vendita di integratori alimentari sigillati e confezionati: flaconi di integratori, vitamine, sali minerali, aminoacidi, creatinina, proteine in capsule, liquidi o polvere, bevande o altri prodotti simili (esposti su apposita vetrina e/o frigorifero posizionati all’interno del locale).
  • Vendita di prodotti non alimentari: indumenti sportivi e accessori da palestra come asciugamani, porta chiavi, magliette, borse, cappellini o altri articoli simili.
  • Vendita di prodotti per la cura del corpo: cosmetici, creme e articoli da profumeria (esposti su apposita vetrina posizionati all’interno del locale).

Per completare la documentazione da predisporre è richiesta la presentazione dell’elaborato grafico dell’ambiente o spazio preposto alla vendita che consiste in:

  • Un estratto della mappa catastale in scala 1:2000 per individuare la posizione catastale dell’immobile;
  • La pianta dei locali in scala 1:100 con l’indicazione del posizionamento della vetrina e/o frigorifero per la vendita prodotti alimentari e non alimentari.

Sono richiesti eventuali versamenti?

Sia per le ASD e le SSD è richiesto il versamento di:

  • Eventuali Diritti al S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) di riferimento
  • Eventuali Diritti Sanitari all’Azienda USL del territorio.

Come avviene la trasmissione della documentazione predisposta?

La relazione tecnica, l’elaborato grafico e la copia dell’eventuale versamento dei Diritti al S.U.A.P. e dei Diritti Sanitari vanno allegati alle pratiche indicate (“Pratica di Esercizio di Vicinato” ed eventuale “Notifica Sanitaria”) che devono essere trasmesse telematicamente al S.U.A.P. dell’Ente comunale di competenza, secondo le procedure e le modalità stabilite da quest’ultimo.

Come viene notificata l’autorizzazione?

L’autorizzazione viene conferita attraverso una notifica telematica inviata dall’Ente comunale di riferimento, attraverso lo stesso portale o canale utilizzato per l’invio delle pratiche di autorizzazione.

La procedura di autorizzazione cambia nel caso di una ASD?

La procedura descritta è attualmente valida per una SSD come per una ASD, pertanto non vi sono differenze o semplificazioni nel caso in cui un’associazione sportiva voglia avviare un canale di vendita all’interno del proprio centro.

Link utile:
www.impresainungiorno.gov.it/

Luca Mattonai
Tributarista e legale rappresentante dello Studio Mattonai di Bientina, in provincia di Pisa, fornisce assistenza per la costituzione e la gestione di ogni tipo di azienda e società sportiva. luca@studiomattonai.it

Iscriviti alla newsletter