Le ASD e SSD dovranno aggiornare rapidamente procedure, delibere e comunicazioni per adeguarsi alle novità introdotte dal DL 71/2024 sui rimborsi ai volontari sportivi.

Contesto normativo
Il DL 31 maggio 2024 n. 71, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 126, è entrato in vigore il 1 giugno 2024. L’art. 3 del decreto ha modificato il D.Lgs. 36/2021, portando rilevanti novità per i volontari sportivi e per i lavoratori pubblici che svolgono attività in ambito sportivo.
L’obiettivo è duplice: valorizzare l’attività volontaria nel settore dilettantistico e assicurare trasparenza e correttezza nell’erogazione di rimborsi spese.
Con questo intervento normativo si armonizza il quadro esistente, superando limiti e ambiguità applicative emerse nei primi mesi della riforma.
Rimborsi spese ai volontari
1. Rimborso forfettario fino a 400 euro mensili
- È ora possibile riconoscere ai volontari sportivi un rimborso spese forfettario fino a 400 euro al mese, anche per attività svolte nel proprio comune di residenza.
- Questo rimborso non richiede documentazione analitica delle spese sostenute.
Il tetto massimo dei rimborsi spese per i volontari sportivi è di 400 euro al mese. Si tratta di un rimborso forfettario, ovvero non soggetto a rendicontazione dettagliata delle spese. La vera novità è che il rimborso è ammesso anche per attività svolte nel comune di residenza del volontario, superando un limite che in passato creava disparità tra chi operava localmente e chi si spostava. Questa modifica consente una maggiore flessibilità operativa alle ASD e SSD, pur mantenendo la natura non lucrativa della prestazione volontaria.
2. Destinatari del rimborso
I rimborsi forfettari possono essere riconosciuti ai volontari sportivi, soggetti che:
a) prestano attività senza vincolo di subordinazione;
b) senza percepire alcuna forma di retribuzione.
Tuttavia, il rimborso è ammesso solo in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti da Federazioni, Discipline associate, Enti di promozione sportiva, CONI, CIP o Sport e Salute S.p.A. Inoltre, l’ente affiliante deve adottare una delibera interna che indichi chiaramente:
a) le attività ammesse;
b) le tipologie di spese che si possono rimborsare (facoltativa).
Questo rafforza la tracciabilità e legittimità del rimborso, distinguendolo da forme di compenso mascherato.
3. Natura giuridica del rimborso
Il rimborso forfettario assume una natura ibrida:
- Da un lato, è un rimborso spese e quindi non costituisce reddito.
- Dall’altro, è rilevante ai fini del calcolo delle soglie di esenzione per i lavoratori sportivi autonomi.
4. Trattamento fiscale e previdenziale
Anche se i rimborsi forfettari non costituiscono reddito imponibile, vengono comunque considerati nel calcolo delle soglie di esenzione previste per i lavoratori sportivi autonomi. In particolare:
- superati i 5.000 euro annui, scatta l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali (art. 35, c. 8-bis);
- oltre i 15.000 euro annui, i compensi diventano fiscalmente imponibili (art. 36, c. 6).
Questa doppia soglia impone una attenta pianificazione da parte delle ASD e SSD, che dovranno monitorare tutti i compensi e rimborsi erogati nell’anno, per evitare involontari superamenti con conseguenze contributive o fiscali.
5. Obblighi di comunicazione per gli enti
Le ASD e SSD che erogano rimborsi forfettari hanno l’obbligo di comunicare nominativi dei volontari e importi erogati. La comunicazione va fatta entro la fine del mese successivo al trimestre in cui sono state svolte le prestazioni.
Le comunicazioni sono inviate attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e rese accessibili a INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro. Inoltre, sono disponibili anche tramite la Piattaforma Digitale Nazionale (CAD – D.Lgs. 82/2005) e il Sistema Pubblico di Connettività.
N.B.: questi adempimenti rafforzano il controllo pubblico, ma richiedono una buona organizzazione interna degli enti.
6. Suggerimenti
Per il volontario
Con Maggio 2024 viene meno la semplificazione prevista nella riforma dello sport che consentiva, per le spese documentate inferiori a 150 euro, di rilasciare una certificazione senza allegare le relative pezze giustificative. Tuttavia, anche per i nuovi rimborsi forfettari è fortemente consigliato che il volontario conservi le ricevute o i giustificativi di spesa, in caso di eventuali controlli da parte degli enti preposti. Questo perché il rimborso, pur essendo forfettario, non è un compenso, ma sempre un rimborso spese: il volontario non può dunque utilizzare le stesse spese per ottenere più rimborsi.
Per le ASD/SSD
Un aspetto fondamentale per le ASD e SSD che intendono rimborsare le spese ai volontari è predisporre una lettera di incarico da far sottoscrivere al volontario. In questo documento va chiarito che la persona svolge l’attività senza alcun compenso, spinta unicamente dalla passione e dalla volontà di contribuire allo sviluppo dell’attività sportiva dell’ente. Solo a seguito di eventuali incarico, e previa autorizzazione, potranno essere riconosciuti i rimborsi spese nel rispetto delle norme interne della ASD/SSD.
Il consiglio direttivo deve convocare un’apposita riunione per recepire, con apposita delibera, le direttive della Federazione o dell’ente di promozione sportiva riconosciuta a cui è affiliata la ASD/SSD. Nel verbale andranno riportate le regole operative per l’erogazione dei rimborsi, tra cui:
- i criteri di ammissibilità;
- i limiti economici;
- le modalità di controllo;
- l’eventuale richiesta di autocertificazione da parte del volontario, attestante l’avvenuta spesa.
N.B.: questi consigli operativi vogliono contribuire a formalizzare con trasparenza il rapporto con i volontari e garantire una corretta gestione dei fondi dell’ente sportivo ma anche nell’interesse del collaboratore stesso.
Altri interventi normative del DL in questione
1. Lavoro sportivo e pubblico impiego
Per i lavoratori pubblici che svolgono attività sportiva retribuita:
- fino a 5.000 euro annui, l’attività è compatibile con il lavoro pubblico, ma va comunicata preventivamente all’amministrazione di appartenenza;
- sopra i 5.000 euro, serve autorizzazione preventiva, che l’ente deve rilasciare o negare entro 30 giorni dalla richiesta. Inoltre, è previsto l’obbligo di comunicare entro 30 giorni dalla fine dell’anno (o dalla cessazione del rapporto) l’ammontare dei compensi percepiti. Questa novità è particolarmente rilevante per chi opera in ambito scolastico, sanitario o nelle PA, dove le incompatibilità sono un tema delicato e verrà trattato in un apposito approfondimento.
2. Inquadramento fiscale
Viene abrogata la lettera a) dell’art. 53, comma 2 del TUIR, che qualificava come redditi di lavoro autonomo le prestazioni sportive non inquadrate come subordinate o co.co.co. Questo intervento rimuove una possibile sovrapposizione normativa e chiarisce che il trattamento fiscale delle prestazioni sportive segue ora esclusivamente quanto previsto dal D.Lgs. 36/2021. In sostanza, viene rafforzata l’autonomia e la coerenza del nuovo regime giuridico del lavoro sportivo.
Questo nuovo assetto normativo rappresenta un ulteriore passo verso la regolamentazione chiara, sostenibile e tracciabile del volontariato sportivo e dei rapporti di lavoro in ambito dilettantistico. Le ASD e SSD dovranno aggiornare rapidamente le proprie procedure interne, le delibere e i modelli comunicativi per conformarsi pienamente alle modifiche normative.
Luca Dott. Mattonai
Tributarista, titolare dello Studio Mattonai
luca@studiomattonai.it
www.studiomattonai.it