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SSD e lucro attenuato: vent’anni di evoluzione normativa.

Normative

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Dalla Legge 289/2002 alla Riforma dello Sport, passando per la Risoluzione 38/E del 2010 fino alla recente Circolare 7/E dell’Agenzia delle Entrate: il percorso che ha trasformato il modo di concepire le Società Sportive Dilettantistiche e che oggi offre nuove certezze a dirigenti e investitori.

In breve

La Circolare 7/E del 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) possono adottare il principio del lucro attenuato senza perdere le agevolazioni fiscali, purché rispettino i requisiti di legge. Un importante chiarimento della Riforma dello Sport che favorisce gli investimenti privati e offre maggiore certezza nella gestione delle società sportive.

Per capire la Circolare bisogna tornare indietro di oltre vent’anni

La recente Circolare n. 7/E dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un importante chiarimento interpretativo, ma per comprenderne davvero la portata è necessario fare un passo indietro e ripercorrere l’evoluzione normativa delle Società Sportive Dilettantistiche. Per molti anni il modello di riferimento dello sport dilettantistico è stato rappresentato quasi esclusivamente dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche. Un sistema fondato sulla passione dei soci, sulla partecipazione democratica e sull’assenza di qualsiasi finalità lucrativa.

Con il tempo, però, il legislatore ha preso atto che la sola passione non era più sufficiente. Realizzare impianti, acquistare attrezzature, sviluppare nuove strutture sportive e offrire servizi sempre più qualificati richiedeva investimenti importanti. Per attrarre capitali privati serviva uno strumento diverso dall’associazione tradizionale. Nasce così la Società Sportiva Dilettantistica.

La Legge 289/2002: il primo passo verso le SSD

Con la Legge 289/2002 il legislatore introduce per la prima volta le società sportive costituite in forma di società di capitali, estendendo loro le principali agevolazioni fiscali previste per le ASD. Fu una scelta innovativa, ma non priva di dubbi interpretativi. Per anni professionisti e operatori si sono interrogati sull’effettiva possibilità per le SSD di beneficiare delle agevolazioni riservate al mondo associativo.

Un primo punto fermo arrivò con la Risoluzione n. 38/E del 2010, nella quale l’Agenzia delle Entrate confermò che anche le SSD potevano applicare il regime di favore previsto dall’art. 148, comma 3, del TUIR e quindi beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici percepiti nello svolgimento dell’attività istituzionale nei confronti di soci e tesserati. Era il primo tassello di un percorso destinato ad evolversi ulteriormente.

La Riforma dello Sport cambia prospettiva

Quasi vent’anni dopo arriva la Riforma dello Sport. L’obiettivo, questa volta, non è soltanto favorire l’ingresso di capitali nelle società sportive, ma anche renderli più stabili nel tempo. Chi investe nello sport dilettantistico, infatti, difficilmente ricerca una remunerazione elevata, ma è naturale che desideri almeno conservare il valore del capitale conferito. È in questo contesto che il D.Lgs. 36/2021 introduce il principio della cosiddetta “lucratività attenuata”, consentendo alle SSD, entro precisi limiti di legge, sia l’aumento gratuito del capitale sociale mediante utilizzo di una parte degli utili, sia una limitata distribuzione degli stessi.

Non si tratta di una trasformazione delle SSD in società lucrative, ma dell’introduzione di un modello intermedio, già conosciuto in altri settori del Terzo Settore e dell’impresa sociale, capace di coniugare finalità sportive e capacità di attrarre investimenti.

Il dubbio che ha accompagnato gli adeguamenti statutari

Proprio questa importante novità ha però generato una delle maggiori incertezze degli ultimi anni. Nel momento in cui tutte le SSD sono state chiamate ad adeguare i propri statuti alla Riforma dello Sport, molti dirigenti si sono chiesti se inserire le nuove clausole previste dall’art. 8 del D.Lgs. 36/2021 potesse compromettere il diritto a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 148 del TUIR.

Il timore era comprensibile: da una parte la Riforma consentiva una limitata distribuzione degli utili, dall’altra il TUIR continuava a richiedere l’assenza di finalità lucrative per poter beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici. Per prudenza, molte SSD decisero di non inserire tali clausole, rinunciando a una facoltà riconosciuta dalla legge pur di evitare possibili contestazioni fiscali.

La Circolare 7/E chiude il dibattito

La recente Circolare 7/E affronta finalmente questo tema. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che le SSD che hanno recepito nello statuto le disposizioni dell’art. 8 del D.Lgs. 36/2021 possono continuare a beneficiare delle agevolazioni previste dall’art. 148, comma 3, del TUIR e della corrispondente disciplina IVA, purché lo statuto contenga anche le clausole richieste dal comma 8 dello stesso articolo 148.

In altre parole, la Riforma dello Sport e la disciplina fiscale possono convivere. Non esiste incompatibilità tra lucro attenuato e mantenimento delle agevolazioni fiscali, purché la SSD rispetti contemporaneamente entrambe le normative.

Più che una rivoluzione, una conferma

La Circolare non introduce una nuova disciplina. Piuttosto, conferma una lettura che molti professionisti avevano già sostenuto sin dall’entrata in vigore della Riforma dello Sport. Le norme civilistiche e quelle fiscali non sono alternative tra loro, ma devono essere coordinate. La società sportiva continua ad essere un ente senza finalità speculative, pur potendo riconoscere, entro limiti molto contenuti e rigorosamente disciplinati, una modesta remunerazione del capitale investito. È un equilibrio che rafforza la sostenibilità economica delle SSD senza snaturarne la funzione sociale e sportiva.

E adesso cosa cambia?

Il chiarimento dell’Agenzia produce effetti molto concreti. Le SSD che avevano già inserito le clausole previste dalla Riforma possono oggi operare con maggiore serenità, avendo finalmente una conferma ufficiale della compatibilità con il regime fiscale agevolato. Per quelle che invece, negli anni scorsi, avevano preferito non modificare lo statuto per timore di perdere le agevolazioni fiscali, si apre ora una nuova valutazione.

Non si tratta di un obbligo, ma di una scelta che potrà essere ponderata con maggiore consapevolezza, valutando le prospettive della società, l’interesse dei soci e gli eventuali costi di un nuovo intervento statutario.

Conclusioni

L’evoluzione normativa degli ultimi vent’anni racconta molto bene come sia cambiato il modo di concepire lo sport dilettantistico. Nel 2002 il legislatore ha creato uno strumento capace di attrarre capitali privati. Nel 2021 ha introdotto un modello di “lucratività attenuata” per rendere quegli investimenti più sostenibili nel tempo. Nel 2026, con la Circolare 7/E, arriva finalmente il tassello interpretativo che consente di coordinare questa evoluzione con il sistema delle agevolazioni fiscali.

Più che una semplice risposta a un quesito tecnico, la Circolare rappresenta quindi il punto di arrivo di un percorso normativo iniziato oltre vent’anni fa, offrendo finalmente alle Società Sportive Dilettantistiche quella certezza interpretativa che il settore attendeva da tempo.

Luca Dott. Mattonai
Tributarista, titolare dello Studio Mattonai
luca@studiomattonai.it

www.studiomattonai.it

Domande e risposte

1. Che cos’è il lucro attenuato nelle SSD?

È la possibilità per le Società Sportive Dilettantistiche di distribuire una parte limitata degli utili e incrementare gratuitamente il capitale sociale, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 8 del D.Lgs. 36/2021.

2. Le SSD con lucro attenuato mantengono le agevolazioni fiscali?

Sì. La Circolare 7/E del 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il lucro attenuato è compatibile con le agevolazioni dell’art. 148 del TUIR, purché siano rispettati tutti i requisiti normativi e statutari.

3. Le SSD devono modificare obbligatoriamente lo statuto?

No. L’introduzione delle clausole sul lucro attenuato è facoltativa. Ogni società può valutare se adottarle in base alle proprie esigenze e prospettive.

4. Quali vantaggi offre il lucro attenuato alle società sportive?

Favorisce gli investimenti privati, permette una remunerazione limitata del capitale e contribuisce alla sostenibilità economica delle strutture sportive.

5. Cosa chiarisce la Circolare 7/E dell’Agenzia delle Entrate?

Conferma che le disposizioni sul lucro attenuato introdotte dalla Riforma dello Sport possono coesistere con il regime fiscale agevolato delle SSD, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

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