La Riforma dello Sport riflessioni - La Palestra

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Normative

La Riforma dello Sport riflessioni

La Riforma dello Sport riflessioni con il Decreto Legislativo Correttivo si chiude (o si apre) un importante capitolo della storia del diritto dello sport Italiano.

Da qui il quesito: il lavoratore sportivo è “diventato un lavoratore a tuti gli effetti?” Approfondiamo: ipotizzando che oggi sia il primo gennaio e che entri in vigore la Riforma dello Sport così come disciplinato e approvato dal decreto legislativo correttivo il 29 settembre (senza considerare eventuali correttivi che potrebbero essere adottati dal nuovo governo), analizzeremo questo tema secondo due prospettive; quella del lavoratore e quella del datore di lavoro sportivo.

Prima di osservare tali prospettive, quella del lavoratore e quella del datore di lavoro, facciamo una piccola premessa:

1. I rapporti di lavoro subordinato sono disciplinati dallo Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20 maggio del 1970, la norma che disciplina i diritti ed i doveri dei lavoratori riconosciuti come tali).

2. L’ordinamento italiano prevede che il lavoro possa essere solo di due tipi:

  • a. Il lavoro autonomo, che comprende lavoratori a Partita Iva e Contratti di lavoro occasionali, contratti di collaborazione sportiva (per i tecnici) e amministrativo gestionali (per la segreteria)
  • b. Il lavoro subordinato, ovvero il tipico contratto di lavoro subordinato.

3. La legge di riforma parla di 3 livelli di retribuzione

  • a. fino a 5.000 senza oneri contributivi e fiscali
  • b. da 5.001 a 15.000 con oneri contributivi e senza oneri fiscali
  • c. oltre 15.000 con oneri contributivi e fiscali

4. Oneri Contributivi e Oneri fiscali.

  • a. gli oneri Contributivi saranno al 25% (fino al 31 luglio 2027 lo stato sosterrà il 50% degli oneri contributivi)
  • b. gli oneri fiscali (IRPEF – Imposta Reddito Persone Fisiche) variano a seconda della fascia di reddito, ovvero:
  • b.1. da 15.001 a 28.000 Euro l’aliquota è al 25%
  • b.2. da 28.001 a 50.000 Euro l’aliquota è al 35%
  • b.3. Oltre i 50.000 Euro l’aliquota è al 43%

Esempio di applicazione:

  • a) Luca ha percepito 6.000 euro, gli oneri contributivi si applicheranno su 1000 euro (250 Euro)
  • b) Luca ha percepito 18.000 euro, gli oneri contributivi si applicheranno su 13.000 euro (3.250 Euro) e fiscali su 3.000 euro (750 Euro).

Vediamo ora l’impatto che la Riforma dello Sport avrà sul tecnico e sull’organizzazione sportiva.

La Riforma dello Sport riflessioni – Prospettiva del lavoratore

Il contratto di lavoro sportivo avrà una durata massima di 5 anni, con la possibilità di essere rinnovabile. Questa condizione rende il lavoratore sportivo non “a livello” delle altre categorie disciplinate dallo Statuto dei lavoratori in quanto non è prevista la subordinazione a tempo indeterminato.
A questo si aggiunga che il lavoratore sportivo è “libero” dall’art. 18 (sempre dello Statuto Citato), dove per libero si intende che non si potrà applicare l’istituto di licenziamento. Quindi, tecnicamente al lavoratore sportivo potrà essere al massimo revocato il mandato. Per dare un’idea, la posizione del lavoratore sportivo sarà molto simile a quella che si vede nei film americani dove il “sei licenziato” ha una valenza immediata.

Quando entrerà in vigore la legge di riforma (1¡ gennaio 2023, salvo prolungamenti decisi del governo entrante), il lavoratore sportivo potrà erogare la propria attività secondo due approcci: quello professionale e quello retributivo.

Approccio Professionale

Secondo la Legge di Riforma il contratto di collaborazione sportiva è da considerarsi “autonomo” fino a un limite massimo di 18 ore, superate le quali si potranno adottare diverse misure (che approfondiremo nel paragrafo successivo relativo alla prospettiva del datore di lavoro).
In buona parte dei centri fitness si applicano due contratti sportivi (T.U.I.R – Testo unico imposte sul reddito – Art 67, lettera m) che si applicano alle quattro figure professionali principali:

  • l’istruttore di nuoto
  • l’istruttore fitness
  • l’istruttore di sala attrezzi
  • la segreteria

Mentre i primi tre appartengono viene applicato un tipo di contratto di collaborazione sportiva, la quarta appartiene alla categoria amministrativo gestionale, fattispecie contrattuale che la Riforma ha espressamente dichiarato non rientrare nell’ambito del lavoro sportivo. Questa criticità verrà affrontata nel paragrafo relativo alla posizione del datore di lavoro.

Se oggi fosse il primo gennaio, a mio avviso avremmo:

  • a. da una parte gli istruttori di sala, di nuoto e segretarie, facilmente supererebbero sia la soglia delle 18 ore settimanali che dei Euro 5.000
  • b. gli istruttori fitness, che pur erogando solitamente molte meno ore di lavoro rispetto alle categorie precedentemente citate, mediamente, ricevono compenso orario considerevolmente più alto; in questo caso supererebbero in un lasso di tempo il tetto dei Euro 5.000.

La Riforma dello Sport riflessioni – Quali potrebbero essere le soluzioni?

Per l’amministrativo gestionale, una volta superate le 18 ore settimanali si aprirebbero tre possibilità:

  • a) ridurre a 18 ore settimanale la propria prestazione d’opera
  • b) per collaborazioni superiori a 18 ore essere assunta con Contratto Nazionale del Lavoro Non Sportivo
  • c) aprire Partita IVA

Per il lavoratore sportivo si aprirebbero tre possibilità:

  • a) ridurre a 18 ore settimanali la propria collaborazione
  • b) godere delle agevolazioni contributive e fiscali disciplinate dalla legge
  • c) aprire Partita Iva

Quanto alla Partita Iva, a mio avviso sussistono delle criticità:

  • a) per coloro che hanno come attività principale o prevalente la Partita Iva va sottolineato che, per sostenere i costi base, è necessario conseguire una retribuzione di almeno Euro 20.000/25.000 netta.
  • b) I dipendenti di altri settori che come secondo lavoro svolgono questa professione, possono aprire Partita Iva.

In Linea generale il dipendente pubblico ha maggiori limitazioni rispetto al dipendente privato, come linea di indirizzo comune, l’attività “secondaria”, ovvero quella per cui il dipendente ha aperto Partita Iva, non deve essere in conflitto di interessi rispetto a quella principale (il contratto di subordinazione).

Quanto al dipendente che opera in altri settori, qualora superasse il limite delle 18 ore, potrà essere assunto purché il monte ore “in regola” non superi le il monte ore settimanale di 40 ore.

È importante sottolineare che gli eventi non sono da attribuire al monte ore sopra citato, pertanto non vengono considerati come ore da accumulare alle 18 ore settimanali.

Prospettiva del datore di lavoro sportivo:

La distinzione tra modello profit e non profit è determinante. L’organizzazione PROFIT è strutturata e configurata per sostenere gli adempimenti retributivi e fiscali, mentre l’organizzazione NON PROFIT meno. Questo genera una serie di criticità e valutazioni. Vediamo insieme quali sono.

Approccio retributivo

Sicuramente la riforma avrà un impatto sui costi che ho citato nell’approccio retributivo del lavoratore, rendendoli “più pesanti”.
Di seguito suggerirò alcune soluzioni che si potrebbero adottare per rendere il costo del lavoro più leggero.

– Formazione Finanziata, per effetto della L 338/200, attraverso lo 0,30% dei contributi, è possibile attivare percorsi formativi obbligatori e professionali; i primi riguardano sicurezza e primo soccorso, mentre i secondi interessano la formazione professionale (tecnica, segreteria, social media, vendita, manageriale). In questo caso il vantaggio ulteriore è dato dal fatto che il processo di formazione interna è anche a vantaggio della struttura e non solo del collaboratore.

– Asseverazione, ovvero avere tutto il personale formato e aggiornato in materia di salute e sicurezza, comporta una agevolazione (sconto) INAIL che può arrivare al 28%.

– Rivalutazione TFR, ovvero Il coefficiente di rivalutazione del TFR è una percentuale, calcolata mese per mese, utilizzata per incrementare (rivalutare) il fondo TFR accantonato fino all’anno precedente. La rivalutazione del TFR è stata introdotta per la prima volta con la riforma dell’82 (L. 297/1982) che ha modificato l’Art. 2120 del Codice Civile. Questo costo può essere azzerato disponendo che il TFR sia trasferito presso fondi privati costituiti “ad hoc” per soddisfare anche queste esigenze.

Approccio Professionale

Anche in questo caso, quattro possono essere le soluzioni:

a) Mantenere lo stesso livello di servizio e sostenere l’incremento dei costi.

b) Mantenere lo stesso livello di servizio, ovvero il monte ore di erogazione pagate “ad ora” concordando un pagamento orario più basso. L’obiettivo è quello di ridurre l’incremento dei costi contributivi e fiscali.

c) Ridurre la qualità del servizio, ovvero riducendo il monte ore di erogazione, con il rischio di impattare sulla fidelizzazione (in questo caso sarà opportuno modificare il modello di marketing analitico, strategico ed operativo dell’organizzazione sportiva per compensare la perdita di fatturato derivata dalla riduzione dei proventi da fidelizzazione.
Le promozioni rappresentano una della 4 leve del marketing operativo, il livello più basso di marketing, quello operativo che si estende su un orizzonte temporale a breve termine. Per modello di marketing intendo l’analisi del mercato e di una strategia capace di compensare, nel lungo periodo, la perdita di fatturato proveniente dalla diminuzione di fidelizzazione.

d) Modificare il modello di business ossia passare da una struttura caratterizzata da un più alto numero di collaboratori ad una struttura caratterizzata da un numero più ristretto di dipendenti (esempio: passare dal metodo classico di 2/3 istruttori di sala attrezzi, 7/8 istruttori di fitness e 2/3 segretarie a 7/8 dipendenti.

Il trainer da specialista di disciplina diventerebbe specialista di area

Istruttore fitness e tecnico della fidelizzazione o accoglienza. Quest’ultima figura consentirebbe al datore di lavoro sportivo di avere un tecnico e non un amministrativo gestionale che, come già enunciato, non rientra nella fattispecie del lavoratore sportivo come figura preposta all’accoglienza ed alla comunicazione.

Quest’ultimo modello richiederebbe una mentalità più da imprenditore che da gestore, perché l’approccio e mentalità imprenditoriali favoriscono l’adeguamento alle novità del settore la resistenza al cambiamento.

Luca Bendel Iaia
CEO Di FitFit Società di Consulenza Direzionale per Centri Wellness, presidente Scuola di Management Centri Fitness e Sportivi (Ma.Ce.Fis), presidente UFAB (Associazione che ha realizzato il primo CCNL per il Fitness e per lo Sport).

www.fitfit.it

luca@fitfit.it

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