Le discipline sportive ammissibili al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

Scarica gratis il numero 111

Gestione

Le discipline sportive ammissibili al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

“Salve, ho riscontrato che la mia società non rientra più nell’elenco di quelle iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. Che cosa è cambiato esattamente per me? Posso godere ancora delle agevolazioni fiscali? Potete fare un po’ di chiarezza? Antonio da Parma

Il Consiglio Nazionale CONI, con delibera del 10 maggio 2017, ha integrato l’elenco delle discipline sportive ammissibili per l’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche con la dizione “skyrunning”. La nuova elencazione avrà efficacia a partire dalla scadenza della prima riaffiliazione compresa nel periodo dal 2 gennaio 2017 al 1° gennaio 2018.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, quindi, gli effetti della Delibera decorreranno dal 1° gennaio 2018, ma risulteranno anticipati per le ASD/SSD che hanno il periodo d’imposta “sportivo” (ad esempio 1° settembre – 31 agosto).

A partire dalle prossime riaffiliazioni, quindi, i soggetti che non svolgono attività sportive che rientrano negli elenchi stilati dal Coni, verranno esclusi dall’iscrizione nel Registro Coni, e le ASD/SSD che svolgeranno sia attività riconosciute sia attività non riconosciute, potranno mantenere l’iscrizione al Registro, ma le attività svolte non riconosciute non godranno delle agevolazioni specifiche.

Di conseguenza, i soggetti che verranno esclusi dal Registro Coni non potranno più corrispondere i compensi per attività sportive dilettantistiche disciplinati dall’art. 67 comma 1, lettera m) del TUIR.

Per quanto riguarda poi i rapporti con gli associati, non si registreranno modifiche di rilievo. Qualora, infatti, non siano più considerate ASD i sodalizi esclusi dal Registro Coni, andranno comunque qualificati come enti associativi di tipo culturale e potranno continuare ad applicare l’agevolazione che consente la decommercializzazione dei servizi resi, anche dietro corrispettivo, ad associati o tesserati. Per quanto riguarda, invece, le SSD, non sarà più possibile applicare la decommercializzazione dei servizi resi a tesserati, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate riservate solo agli enti sportivi dilettantistici.  Per i soggetti che perdono la qualifica di “sportiva”, cesseranno di essere compresi nel Registro Coni e verranno meno le agevolazioni disposte dall’art. 25 della Legge 133/1999, ovvero tutti gli incassi verranno assoggettati ad imposte dirette ed indirette.

A proposito del regime forfettario, si segnala che la cancellazione dal Registro Coni non ha influenze in relazione all’applicazione della legge 398/1991 che si riferisce, in generale, oltre che alle ASD, a tutte le associazioni senza scopo di lucro.

Discorso diverso, invece, per le SSD che non potendo più essere qualificate come “sportive dilettantistiche”, non potranno più applicare le disposizioni della Legge 398/1991, non essendo per loro prevista un’alternativa all’interno del regime forfettario.

In linea generale, inoltre, per i soggetti che non sono più qualificati come “sportivi dilettantistici” decadono tutte le agevolazioni previste per le imprese “minori”, ovvero esonero dal pagamento dell’imposta di registro su determinati atti direttamente connessi allo svolgimento dell’attività sportiva, esonero dalla tassa di concessione governativa e dall’imposta sugli spettacoli (esonero dall’obbligo di emissione del titolo di accesso a manifestazioni spettacolistiche a carattere sportivo mediante biglietteria automatizzata o misuratore fiscale).

Infine, va segnalato che chi viene cancellato dal Registro Coni, non potrà consentire agevolazioni fiscali ai soggetti che finanziano l’attività. Si tratta, in primo luogo, della detrazione fiscale del 19% per le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni.

Lo Studio Cassinis, specializzato in diritto sportivo e sponsorizzazioni, offre assistenza e consulenza giuridico-fiscale lavoristica, rivolgendosi a fitness-wellness club, centri sportivi, piscine, federazioni sportive nazionali, enti
di promozione sportiva, leghe, enti locali e società sportive.

Potete rivolgere le vostre domande allo Studio Cassinis scrivendo a: redazione@lapalestra.net

Beatrice Masserini

Dott.ssa Beatrice Masserini
Per informazioni:
Studio Cassinis
sede di Milano: tel. 02.31.32.36
sede di Roma: tel. 06.92.91.91.04
info@studiocassinis.com
www.studiocassinis.com

Iscriviti alla newsletter