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Sicurezza delle piscine: il nuovo obbligo che può fermare l’impianto

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Per le palestre e i centri wellness dotati di piscina la sicurezza del sistema di ricircolo non è più soltanto un tema tecnico da affidare al manutentore. L’articolo 4-bis inserito nel Decreto Sport impone che prese di aspirazione, griglie di fondo, bocchettoni e componenti analoghi impediscano fenomeni vorticosi e il cosiddetto effetto ventosa sul corpo dei bagnanti.

La legge n. 142 del 4 agosto 2026, che ha convertito il decreto-legge n. 108/2026, è stata pubblicata il 7 agosto. La ricostruzione aggiornata di Sport&Impianti evidenzia la conseguenza più rilevante: in caso di violazione è disposta la chiusura immediata dell’impianto fino all’adempimento.

Un obbligo già operativo

La disposizione riguarda le piscine pubbliche e quelle private destinate a un’utenza pubblica, comprese le strutture a uso collettivo. Secondo l’analisi della FIPE, l’articolo 4-bis è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione e non prevede un periodo transitorio.

Non è prevista un’esclusione generale per ASD o SSD. La lettura tecnica e gestionale della FIIS sottolinea che il testo si applica a tutti i gestori rientranti nel perimetro della norma, indipendentemente dalla forma giuridica.

Che cosa significa “obbligo di risultato”

La legge non chiede semplicemente di possedere una griglia certificata o una dichiarazione di conformità riferita a un singolo componente. Il risultato richiesto è che l’intero sistema impedisca l’intrappolamento da aspirazione. Portata delle pompe, numero e posizione delle prese, collettori, dispositivi di rilascio del vuoto e condizioni reali di esercizio devono quindi essere valutati insieme.

Per il gestore questo cambia il modo di documentare la sicurezza. La presenza di una fattura o di una scheda tecnica non dimostra, da sola, che l’impianto funzioni in modo sicuro. Serve una verifica sul sistema installato e utilizzato, effettuata da professionisti qualificati.

Le norme tecniche aiutano, ma non chiudono il problema

FIIS indica come riferimenti professionali la UNI EN 13451-3 per i componenti di aspirazione e scarico e la UNI 10637, aggiornata nel marzo 2024, per progettazione, costruzione e gestione degli impianti di trattamento dell’acqua. L’articolo 4-bis, però, non richiama direttamente questi standard.

Di conseguenza, la conformità a una norma tecnica è un punto di partenza importante, ma non costituisce automaticamente una prova legale definitiva dell’adempimento. Parametri e soluzioni devono essere letti sul testo tecnico aggiornato e applicati allo specifico impianto con progettista, manutentore e responsabili della sicurezza.

La chiusura immediata cambia la gestione del rischio

Il comma 2 non introduce soltanto una sanzione economica: prevede il fermo dell’impianto fino all’adeguamento. Per un centro fitness con corsi acquatici, scuola nuoto o area wellness, una chiusura può generare rimborsi, recuperi di lezioni, ricollocazione del personale e perdita di fiducia.

La gestione della sicurezza deve quindi entrare anche nella pianificazione economica e nella continuità operativa. Come ricorda l’approfondimento di LA PALESTRA sulla sicurezza delle strutture fitness, gli impianti idraulici e le zone bagnate devono essere inclusi nella valutazione complessiva dei rischi, non trattati come un capitolo separato.

Una verifica pratica in sette passaggi

In assenza di linee guida nazionali pienamente dettagliate, il gestore può comunque organizzare subito un percorso documentato:

  1. censire tutte le vasche, comprese quelle wellness, didattiche e per bambini;
  2. mappare prese di fondo, bocchettoni, scarichi, pompe, collettori e dispositivi di sicurezza;
  3. recuperare progetti, dichiarazioni, manuali, registri e precedenti interventi;
  4. incaricare un tecnico qualificato di valutare il sistema nelle reali condizioni di esercizio;
  5. formalizzare esiti, non conformità, misure immediate e cronoprogramma degli interventi;
  6. aggiornare manutenzione, controlli periodici e responsabilità interne;
  7. preparare un piano per sospensione, comunicazione e riapertura della vasca.

Il controllo del sistema di ricircolo si collega anche alla qualità dell’acqua e ai costi di gestione. L’articolo di LA PALESTRA sul ricambio dell’acqua in piscina aiuta a inquadrare il tema più ampio, ma le nuove prescrizioni contro l’aspirazione richiedono una verifica tecnica specifica.

Contratti, assicurazioni e responsabilità

È opportuno rivedere il contratto con manutentore e fornitore per chiarire ambito delle verifiche, tempi di intervento, documenti consegnati e gestione delle emergenze. Anche la polizza assicurativa va controllata con l’intermediario: massimali, esclusioni e obblighi di prevenzione devono essere coerenti con l’attività realmente svolta.

Delegare la manutenzione non elimina automaticamente le responsabilità del gestore. Ruoli, escalation e autorizzazione alla riapertura devono essere definiti prima di un problema. Una semplice telefonata non sostituisce un verbale tecnico e una decisione tracciabile.

Il fondo non copre tutti

L’articolo 4-bis istituisce per il 2026 un fondo di 4,725 milioni di euro destinato all’adeguamento delle piscine pubbliche. FIIS evidenzia che l’obbligo si estende anche alle piscine private aperte al pubblico, mentre il sostegno economico previsto dal comma 4 riguarda il settore pubblico. Modalità e criteri di accesso richiedono comunque atti applicativi.

Per i gestori privati è quindi prudente predisporre un budget autonomo, distinguendo verifiche immediate, manutenzioni e possibili interventi strutturali. Attendere un contributo non sospende l’obbligo.

La cuffia non è diventata obbligatoria per legge

Tra le informazioni circolate nelle ultime settimane c’è anche un presunto obbligo nazionale di cuffia. Nel testo approvato non compare. Un atto di indirizzo ha chiesto al Governo di valutarne l’opportunità, ma non ha creato un nuovo obbligo generale. Il singolo impianto può naturalmente mantenerlo nel proprio regolamento interno.

Che cosa deve fare oggi un gestore

Il fatto verificato è che l’obbligo contro il rischio di aspirazione è vigente e che la violazione può portare alla chiusura immediata. Restano aperte questioni applicative: il testo non definisce parametri tecnici dettagliati, autorità e procedura uniforme di accertamento o modalità di verifica per la riapertura.

La valutazione editoriale è che proprio questa incertezza renda necessaria più documentazione, non meno. Un audit tecnico indipendente, un piano degli interventi e responsabilità chiare offrono al gestore una base più solida per proteggere bagnanti, attività e continuità aziendale. L’analisi ha finalità informative e non sostituisce la consulenza tecnica o legale sul singolo impianto.

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