Le Sponsorizzazioni Sportive

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Normative

Le Sponsorizzazioni Sportive

Lo sport è il più antico strumento di comunicazione e il primo social mai esistito, difatti qualsiasi sport può essere complementare alle strategie di sviluppo e posizionamento di un’azienda.

Negli ultimi anni il numero degli stakeholders è cresciuto e conseguentemente sempre più brand importanti si sono legati al mondo sportivo attraverso partnership e sponsorizzazioni che permettono di accrescere la notorietà dello stesso. I differenti veicoli attraverso i quali realizzare le politiche di marketing sono l’atleta, il sodalizio sportivo, la federazione sportiva o il comitato organizzatore di un evento.

In ambito di sponsorizzazioni si possono effettuare delle classificazioni in base al rapporto fra Azienda Sponsor/Prodotti e Attività Sponsorizzata:

– S. Tecnico: l’utilizzo del prodotto veicolato è indispensabile durante l’attività sportiva, es. abbigliamento;

– S. di Settore: l’utilizzo del prodotto veicolato non è esclusivamente legato all’attività sportiva, es. acqua;

– S. Extra Settore: l’utilizzo del prodotto veicolato è totalmente avulso all’attività sportiva, es. auto.

Il documento in cui è contenuto l’accordo tra le parti è il contratto di sponsorizzazione, contratto atipico a titolo oneroso e a prestazione corrispettive. La forma scritta non è obbligatoria, ma sicuramente consigliata sia per meglio regolare i rapporti sia per maggiore tutela in caso di accertamento.

In tema di sponsorizzazioni sportivo dilettantistiche l’ordinamento tributario individua nell’art. 90 della legge n. 289 del 2002 la fonte normativa alla quale far riferimento. Infatti, secondo quanto previsto dal comma 8 della norma in esame, “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche… riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità… “. Lo scopo di questa norma, di evidente carattere di favore per il settore sportivo dilettantistico, è quello di agevolare la raccolta di quei fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali, venendo meno i finanziamenti che negli anni passati erano erogati dal CONI.

La norma ad oggetto è stata però negli anni ostracizzata da parte degli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate per mezzo dell’applicazione degli ordinari criteri di deducibilità statuiti dell’art. 109 del TUIR con conseguente riqualificazione delle somme erogate a spese di rappresentanza o erogazioni liberali. Tali posizioni venivano poi recepite dalla giurisprudenza.

La vera svolta di tale interpretazione è avvenuta con la sentenza della Corte di Cassazione del 23/03/2016 n. 5720, con la quale viene stabilito che “si considerano spese di pubblicità deducibili interamente nell’esercizio a prescindere dall’effettivo ritorno in termini di ricavi” privando di qualsiasi subordinazione normativa del comma 8 in commento al 109 TUIR. Pertanto, senza la presunzione di essere esaustivi, possiamo concludere che con il preciso rispetto delle indicazioni previste dalla legge – iscrizione al Registro Coni della Sponsee, importo inferiore a € 200.000,00, effettiva promozione del brand e del prodotto realizzata con una  specifica attività dello sponseee  – e una solida base documentale – dalla quale desumere quanto indicato nel contratto avente forma scritta, il pagamento tracciabile del corrispettivo e l’effettività della prestazione fornita – possono permettere di superare indenni eventuali contestazioni da parte dell’ufficio accertatore.

Contatti: luca@studiomattonai.it
Se avete domande da rivolgere al tributarista, potete inviarle a info@lapalestra.net

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