Skip to main contentSkip to footer

Dal “Fuori Campo IVA” all’“Esente IVA”. Cosa cambia davvero per ASD e SSD

Gestione

Condividi su:

L’Europa ce lo chiede

Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore un cambiamento importante per le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD): il passaggio dal regime “fuori campo IVA” a quello “esente IVA”, ai sensi dell’articolo 10 del DPR 633/72. Un’evoluzione richiesta dall’Unione Europea, che ha più volte sollecitato l’Italia ad allineare la propria normativa IVA alla Direttiva 2006/112/CE, secondo cui tutte le attività economiche devono rientrare nel sistema IVA, anche quando esenti.

Dal “Fuori Campo IVA” all’“Esente IVA”. Cosa cambia davvero per ASD e SSD

Il precedente regime “fuori campo IVA”, previsto dall’articolo 4 del DPR 633/72, escludeva completamente dall’imposta le attività rese dalle ASD e SSD nei confronti dei propri soci e tesserati. Questa impostazione, seppur coerente con la natura non commerciale dello sport dilettantistico, non era compatibile con il quadro normativo europeo. Da qui la necessità di introdurre un regime che riconosca la natura agevolata delle prestazioni sportive, ma le collochi formalmente all’interno del sistema IVA.

Il contesto normativo

Dalla riforma dello sport all’allineamento europeo

Il cambiamento non nasce isolato, ma si inserisce in un più ampio processo di riordino del sistema sportivo iniziato con il D.Lgs. 36/2021, la cosiddetta “riforma dello sport”. Questa riforma ha ridisegnato la governance, il lavoro sportivo e la fiscalità delle ASD e SSD, introducendo nuovi strumenti di trasparenza e responsabilità gestionale.

Parallelamente, la necessità di recepire le direttive europee in materia di IVA ha portato all’inserimento di un correttivo fiscale nel 2024, seguito da una serie di provvedimenti tecnici nel 2025 che definiscono tempi e modalità operative del passaggio all’esenzione. L’obiettivo è quello di uniformare il trattamento fiscale delle attività sportive dilettantistiche a quello già applicato in gran parte dei Paesi europei, in modo da garantire maggiore coerenza, tracciabilità e certezza del diritto.

Dal “fuori campo” all’“esente”: cosa cambia

A livello pratico, il passaggio non modifica la sostanza del trattamento agevolato, ma cambia il modo in cui le operazioni vengono inquadrate nel sistema IVA. Le attività sportive svolte da ASD e SSD a favore di associati o tesserati non saranno soggette a IVA, ma dovranno essere registrate, dichiarate e documentate secondo le regole previste per le operazioni esenti.

La differenza è giuridica: le operazioni fuori campo IVA erano escluse da qualsiasi obbligo IVA e da qualsiasi diritto di detrazione; le operazioni esenti IVA, invece, rientrano nel sistema, ma senza applicazione dell’imposta. Questo significa che le ASD e SSD dovranno adattare le proprie procedure amministrative, ma continueranno a godere della non imponibilità effettiva delle attività istituzionali.

Implicazioni pratiche per ASD e SSD

Il passaggio al regime di esenzione comporta alcuni cambiamenti gestionali important:

1) Apertura della partita IVA: le ASD prive di partita IVA dovranno aprirla, anche se continueranno a non versare l’imposta per le attività istituzionali.

2) Obbligo di rilascio di un documento fiscale per le somme incassate, tranne nei seguenti casi:

– se l’ente ha optato per la Legge 398/1991, che rimane il regime più agevolato e semplificato, con esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi;

– se l’ente sceglie la “dispensa dagli adempimenti” prevista dall’art. 36-bis del D.P.R. 633/1972, che permette ai soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti di non emettere fattura, salvo richiesta del cliente.

Nel caso in cui l’associazione o la società sportiva svolga anche attività imponibili (come sponsorizzazioni o pubblicità), dovrà adottare la contabilità separata prevista dall’art. 36 del decreto IVA.

3) Obblighi contabili, tranne per chi optata per la Legge 398/1991:

  • registrazione degli acquisti;
  • liquidazione periodica dell’IVA;
  • presentazione della dichiarazione IVA.

Le quote esenti IVA e il tetto dei 400.000 euro per la 398/91

Un punto che merita attenzione riguarda il computo delle quote esenti IVA nel tetto massimo di 400.000 euro previsto per l’adesione al regime agevolato della Legge 398/1991. Alcuni commentatori hanno ipotizzato un futuro a “doppio binario”, in cui gli stessi corrispettivi specifici potrebbero risultare commerciali ai fini IVA ma restare decommercializzati ai fini delle imposte dirette.

Secondo lo scrivente, tale ipotesi è un’interpretazione troppo estensiva, e anche le nuove disposizioni in materia di IVA, che qualificano come esenti art. 10 i corrispettivi derivanti dalle attività istituzionali rese da ASD e SSD nei confronti di soci e tesserati, non incidono sul calcolo di tale limite.

L’art. 1, comma 1, della Legge 398/1991 stabilisce infatti che il regime spetta ai soggetti “che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a…”. È quindi chiaro che il riferimento riguarda i proventi commerciali ai fini delle imposte dirette, non quelli rilevanti ai fini IVA: se il legislatore avesse voluto collegarsi a quest’ultima dimensione, avrebbe fatto riferimento non ai “ricavi”, ma al volume d’affari.

Tuttavia, in assenza di un chiarimento esplicito da parte dell’Agenzia delle Entrate, la tesi più coerente resta quella che separa nettamente le due sfere fiscale e IVA evitando di penalizzare. Pertanto, le quote e i corrispettivi specifici resi a soci o tesserati pur essendo qualificati come esenti ai fini IVA non dovrebbero essere inclusi nel conteggio del tetto dei 400.000 euro.

Il tema privacy e fatturazione elettronica

Sul fronte operativo, un tema rilevante riguarda la fatturazione elettronica ai privati. Il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che le ASD e SSD non dovrebbero emettere fatture elettroniche a persone fisiche se esistono strumenti alternativi come il registratore telematico o la ricevuta cartacea.

Questo perché la fattura elettronica, transitando attraverso il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, può contenere dati sensibili relativi alle abitudini sportive o alla salute degli utenti. Di conseguenza, la fattura elettronica deve essere emessa solo su esplicita richiesta del cliente, mentre negli altri casi è preferibile ricorrere a strumenti di certificazione alternativi, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali.

Riflessioni finali

Un passo avanti, non un peso

Il passaggio dal “fuori campo” all’“esente IVA” non va vissuto come un ostacolo, ma come una possibile opportunità. Per le ASD, aprire la partita IVA consente di optare per il regime 398/91, che garantisce un’ulteriore agevolazione fiscale e semplificazione amministrativa, non accessibile a chi opera solo con codice fiscale. Per le SSD, il nuovo regime rappresenta invece un’occasione per colmare i dubbi interpretativi che, sin dal 2002, hanno reso complessa l’applicazione del “fuori campo IVA”.

L’obiettivo dell’Unione Europea non è penalizzare lo sport dilettantistico, ma rendere il sistema più trasparente e riconoscibile nel contesto economico moderno. Detto ciò, non è escluso che vi possano essere ulteriori rinvii: lo stesso viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha recentemente ipotizzato una proroga di dieci anni, che sarebbe la quinta dal 2021.

Dubbi ancora aperti e necessità di chiarezza

Resta tuttavia aperto un nodo interpretativo importante. La norma prevede che l’esenzione si applichi “a condizione che l’ente non provochi distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette a IVA”. Un’espressione ambigua, che rischia di creare incertezza e spazi per contestazioni fiscali da parte degli uffici.

Cosa si intende esattamente per “distorsione della concorrenza”? Basta che una ASD proponga tariffe simili a una palestra commerciale per ritenere violata la norma? Oppure la valutazione deve tener conto della natura e delle finalità non lucrative dell’ente? Sono domande ancora senza risposta certa. Proprio per questo, sarà fondamentale che l’Agenzia delle Entrate e il MEF forniscano chiarimenti ufficiali, affinché le associazioni e società sportive possano operare con certezza di diritto e senza timori di interpretazioni discordanti.

In sintesi, il nuovo regime IVA rappresenta un passaggio tecnico ma strategico, che può diventare un’occasione di crescita per il mondo sportivo dilettantistico. Più che un onere, può essere uno strumento per rafforzare la trasparenza, la sostenibilità e la reputazione del sistema sportivo italiano.

Luca Dott. Mattonai 
Tributarista, titolare dello Studio Mattonai

luca@studiomattonai.it

www.studiomattonai.it


Potrebbe interessarti anche:

Safeguarding nello sport dilettantistico

Nuovo rimborso Spese Forfettario per volontari sportivi (DL 71/2024)

Autore

Potrebbero interessarti…

Studio Mattonai Il partner strategico per far crescere le palestre italiane
PowerFit – L’evoluzione del fitness professionale, ora anche online

Iscriviti alla Newsletter