Analisi normativa su quando e come una ASD o SSD che svolge attività di CrossFit può accedere alle agevolazioni fiscali, chiarendo che non conta il nome dell’attività ma la sua reale natura sportiva e il corretto inquadramento nel sistema CONI/RAS.

Negli ultimi anni il CrossFit ha conosciuto una diffusione capillare nel panorama dei centri sportivi italiani. Accanto al successo pratico, tuttavia, permangono dubbi rilevanti sul suo corretto inquadramento ai fini sportivi e fiscali, soprattutto quando l’attività viene svolta da Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) che intendono accedere alle agevolazioni previste dall’ordinamento.
La domanda che spesso emerge è semplice solo in apparenza: una ASD o SSD che svolge attività di CrossFit può legittimamente beneficiare delle agevolazioni fiscali?
Per rispondere è necessario abbandonare una lettura meramente nominalistica e ricostruire il quadro normativo di riferimento, ponendo l’attenzione sulla sostanza dell’attività svolta
Il presupposto fondamentale: l’attività sportiva dilettantistica
Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 7 del D.L. 136/2004, secondo cui CONI è l’unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle associazioni e società dilettantistiche.
Ne consegue che il riconoscimento sportivo – oggi formalizzato tramite l’iscrizione al Registro CONI (ora RAS) – costituisce condizione imprescindibile per l’accesso alle agevolazioni fiscali previste per il mondo sportivo dilettantistico.
Il nodo interpretativo: il CrossFit non è una disciplina CONI
Il CrossFit, come noto, non compare come disciplina autonoma negli elenchi CONI. La ragione è tecnica prima che sostanziale: il CrossFit è un marchio registrato, una metodologia di allenamento brevettata, e non una disciplina sportiva in senso formale.
Ciò, tuttavia, non significa che le attività svolte all’interno di un centro CrossFit non siano sportive. Al contrario, il CrossFit integra e combina una pluralità di discipline pienamente riconosciute dal sistema sportivo nazionale.
Il criterio dell’analogia e la sostanza dell’attività svolta
Analizzando concretamente i programmi di allenamento CrossFit, emergono attività quali:
- ginnastica finalizzata alla salute e al fitness,
- attività con sovraccarichi e resistenze,
- powerlifting e weightlifting,
- indoor rowing e indoor cycling,
- esercizi funzionali e di cultura fisica.
Tutte queste attività sono discipline espressamente riconosciute dal CONI, anche alla luce delle delibere della Giunta Nazionale del 2017 e della delibera n. 1566/2016, che ha chiarito come rientri nello sport anche l’attività fisica finalizzata al benessere.
È lo stesso criterio utilizzato, da anni, per inquadrare attività comunemente praticate nei centri sportivi: lo “spinning”, ad esempio, non è presente come tale negli elenchi CONI, ma viene ricondotto all’“indoor cycling”; il “GAG” rappresenta una metodologia di allenamento ginnico; lo yoga, pur non essendo disciplina agonistica, è considerato attività propedeutica o di ginnastica finalizzata al fitness.
In tutti questi casi, non rileva il nome commerciale, bensì la riconducibilità dell’attività a discipline sportive riconosciute. Questo è il cuore del criterio di analogia.
Le condizioni per accedere alle agevolazioni fiscali
Affinché una ASD o SSD che svolge attività di CrossFit possa beneficiare delle agevolazioni fiscali, è necessario che siano rispettate alcune condizioni fondamentali:
- Statuto conforme, con oggetto esclusivo o principale di attività sportiva dilettantistica;
- Affiliazione a una Federazione Sportiva Nazionale o a un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto;
- Tesseramento effettivo degli atleti, con copertura assicurativa obbligatoria (per le asd la valutazione di associare le persone che si avvicinano all’ente sportivo, tema che oggi non approfondiamo);
- Certificazione medica per l’attività sportiva, anche non agonistica;
- Corrispettivi specifici versati dai tesserati per la partecipazione all’attività sportiva;
- Iscrizione attiva e coerente al Registro CONI/RAS.
Quando questi elementi sono presenti, l’attività svolta Ð anche se denominata “CrossFit” Ð conserva pienamente la propria natura sportiva dilettantistica.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Sul piano fiscale, la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che ciò che rileva è la finalità sportiva effettiva dell’attività svolta.
La Risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2021, così come la Circolare n. 18/E del 1¡ agosto 2018, confermano che le attività di fitness e ginnastica, se svolte in ambito dilettantistico e con i requisiti richiesti, rientrano nel perimetro delle agevolazioni.
Riflessioni conclusive
Il CrossFit non è una disciplina CONI in senso formale, ma è una metodologia che integra discipline sportive pienamente riconosciute.
Di conseguenza, una ASD o SSD che svolga attività di CrossFit può beneficiare delle agevolazioni fiscali, a condizione che l’attività sia strutturata correttamente, tesserata, certificata e riconosciuta attraverso gli organismi sportivi competenti.
In ambito sportivo e fiscale non è il nome dell’allenamento a determinare la natura dell’attività, ma la sostanza effettiva di ciò che viene svolto. Questo principio è fondamentale per interpretare correttamente il fenomeno CrossFit all’interno del quadro normativo delle agevolazioni previste per lo sport dilettantistico.
È quindi essenziale affrontare preventivamente il tema dell’inquadramento, prima che si presenti un eventuale accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria. Solo così sarà possibile disporre di documentazione e argomentazioni solide per dimostrare la natura sportiva dell’attività, la correttezza nell’applicazione delle agevolazioni fiscali e la coerenza nell’inquadramento dei collaboratori sportivi, in linea con quanto previsto dalla recente riforma dello sport. Un’analisi preventiva consente di prevenire contestazioni e di tutelare l’associazione o la società sportiva sotto il profilo tributario e giuslavoristico.
Luca Dott. Mattonai
Tributarista, titolare dello Studio Mattonai
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