Aprire un centro estetico in palestra - La Palestra

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Gestione

Aprire un centro estetico in palestra

Quali sono le abilitazioni e i requisiti necessari per aprire un centro estetico in palestra?

Le attività che possono essere svolte all’interno di una palestra, e che non riguardano le tipiche discipline sportive, spesso necessitano di particolari autorizzazioni e vanno considerate, dal punto di vista fiscale, come attività imprenditoriali vere e proprie. In particolare, i servizi che abbracciano le competenze dei centri estetici debbono rispettare speciali normative di riferimento.
Riporto di seguito un sintetico riepilogo delle principali attività a cui si fa riferimento: Attività di terapia della riabilitazione, attività motorie di ginnastica e di educazione fisica, attività di ginnastica estetica.

  1. Attività svolte in centri per terapia della riabilitazione (fisioterapia, Kinesiterapia): si richiede il titolo di fisioterapista/terapista della riabilitazione di cui al Decreto del Ministero della Sanità n. 741 del 9 gennaio 1995. In tali centri si esercitano attività parasanitarie svolte con tecniche manuali.
  2. Attività motorie svolte in centri sportivi e in palestre per la ginnastica e l’educazione fisica: viene normalmente richiesto il possesso del diploma ISEF o attestati di frequenza a corsi di addestramento/formazione rilasciati anche da strutture private, riferiti allo svolgimento di attività di insegnamento teorico pratico di specifiche discipline (ad es. aerobica, body building, ecc…).
  3. Attività di ginnastica estetica per il miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo: tale attività rientra nella sfera di applicazione della Legge n. 1/90 sulla disciplina delle attività di estetista.

Attività di massaggio

L’attività di massaggio può essere svolta in funzione dei seguenti scopi: curativo (ad es. fisioterapia, Kinesiterapia); sportivo; estetico.
Pertanto, tale attività può essere svolta, rispettivamente per i numeri 1) (curativo) e 2) (sportivo) nell’ambito dei centri sopra indicati, suscettibili di essere disciplinati ai sensi della Legge-quadro per l’artigianato; l’attività di massaggio estetico di cui al n. 3) rientra nella sfera di applicazione della legge n. 1/90, sulla disciplina delle attività di estetista.

Aprire un centro estetico: disegno epidermico o trucco semipermanente

L’attività relativa al disegno epidermico o trucco semipermanente comprende un insieme di trattamenti, eseguiti sul viso o sul corpo allo scopo di migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico. Tali trattamenti avvengono attraverso l’introduzione del pigmento a livello superficiale, il trucco è duraturo ma non definitivo in quanto si auto elimina senza ricorrere a interventi esterni. Tale attività, rientra nella sfera di applicazione della legge n. 1/90.

Utilizzo di lampade abbronzanti

L’art. 1, comma 2, legge 1/1990, prevede espressamente che l’attività di estetista possa essere svolta mediante utilizzo di alcuni apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’elenco allegato alla medesima legge. Tra questi apparecchi vengono specificatamente comprese le lampade abbronzanti UV-A. Tale previsione è volta a garantire, in particolare, la tutela dell’utenza nella fruizione di una prestazione che deve essere svolta nel rispetto dei necessari criteri di sicurezza e di tutela della salute. Si ritiene pertanto che l’attività di utilizzo lampade abbronzanti, anche se solo in centri di abbronzatura, rientri nell’attività di estetista per la quale è previsto il possesso dei requisiti professionali previsti dalla Legge 1/90. Le attività svolte presso i centri estetici devono essere effettuate da personale qualificato e in possesso dei necessari requisiti, così come disciplinato dalla Legge n. 1 del 4 gennaio 1990 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1990.

Il legislatore ha inquadrato l’attività di estetista, affermando che essa comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge n. 713 del 11 ottobre 1986.

Aprire un centro estetico in palestra

Un errore comune

Spesso si ritiene che, se presso la palestra viene installata solamente una lampada abbronzante, una sauna o un bagno turco, non ci si trovi in presenza di una attività di estetica così come regolamentata dalla Legge 1/1990. Questo perché tali attrezzature non richiedono da parte dell’operatore una attività professionale o di manipolazione, cioè il soggetto preposto alla gestione e cura del macchinario è inattivo rispetto al fruitore. Ma la realtà è diversa: l’uso di apparecchiature abbronzanti e saune, anche senza effettuazione di prestazioni estetiche manuali sul corpo umano, è da configurarsi come attività d’estetista e l’esercente tale attività è sottoposto alle disposizioni previste dalla Legge n. 1/90. La norma, infatti, prevede espressamente che l’attività di estetista possa essere svolta mediante l’utilizzazione di alcuni apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Tra questi apparecchi vengono specificatamente comprese le lampade abbronzanti e le saune.

Analizziamo ora i requisiti indispensabili per avviare un’attività di un centro estetico:

Aprire un centro estetico: qualifica professionale di Estetista

II diploma deve essere registrato presso la Camera di Commercio – Commissione Provinciale per l’Artigianato che rilascerà il Certificato di Qualifica e l’idoneità a costituire un’impresa.

Per effettuare la richiesta di qualificazione professionale per l’attività di estetista, occorre compilare il modulo ART/Q autocertificando il possesso di un attestato o diploma rilasciato a seguito di frequenza di apposito corso presso scuole professionali autorizzate e riconosciute dalle Regioni, della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno e superamento di un esame teorico-pratico.

Quest’ultimo corso di specializzazione può essere sostituito da un anno di lavoro qualificato alle dipendenze documentato.

Un altro modo per richiedere la qualifica come estetista, è quella di aver operato, prima del 01/01/1990 in qualità di dipendente qualificato presso un’impresa del settore per tre anni, dipendenza seguita da un corso di specializzazione di 900 ore presso una scuola autorizzata.

Autorizzazione

Occorre recarsi allo Sportello Unico oppure all’Ufficio Attività Produttive del Comune dove s’intende aprire l’attività, per prendere visione del Regolamento in base al quale sono rilasciate le autorizzazioni.

Nulla-Osta igienico sanitario

È necessaria l’autorizzazione della ASL per locali, impianti e attrezzature che si intendono allestire presso la palestra. I locali dove verrà svolta l’attività dovranno rispondere alle caratteristiche richieste dal regolamento comunale, in particolare andrà verificato che:

  • La destinazione d’uso sia corretta;
  • Esista autorizzazione o concessione edilizia;
  • Sia presente il certificato di agibilità e abitabilità;
  • Si sia ottenuta la disponibilità dei locali attraverso un contratto d’affitto;
  • Le piantine siano particolareggiate e quotate, indicando le destinazioni d’uso delle cabine, le superfici illuminanti e ventilanti, il numero e la collocazione dei bagni e dei servizi;
  • Ci sia la documentazione prevista per l’impianto elettrico e per l’impianto di condizionamento;
  • Siano allegate al disegno anche le schede tecniche delle apparecchiature estetiche che s’intendono utilizzare.

Tutte queste informazioni dovranno essere inviate alla ASL, che provvederà a concedere il Nulla-Osta. Il Comune, ricevuto il Nulla-Osta igienico/sanitario, rilascerà finalmente la licenza di Estetista.

ADEMPIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Per aprire un centro estetico è necessario essere dotati degli appositi contenitori per lo smaltimento dei rifiuti sanitari derivanti dall’attività; aver notificato l’inizio dell’attività a tutti gli enti pubblici preposti (Comune, Camera di Commercio, Ufficio Iva e Imposte, Istituti previdenziali e Assicurativi); far rispettare il divieto di fumo; effettuare la verifica periodica degli impianti elettrici ogni 2 anni; rispettare il Decreto 626 per la sicurezza nei luoghi di lavoro; avere il Certificato prevenzione incendi; aver predisposto il piano di evacuazione; disporre di strumenti di pronto soccorso; aver predisposto la regolamentazione della privacy.

Fabio Massimi
è Dottore Commercialista in Roma. Per consulenze: studio@massimi.net

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