Enti del Terzo Settore la nuova forma giuridica - La Palestra

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Normative

Enti del Terzo Settore la nuova forma giuridica

Dal 1 gennaio 2022 cambiano le norme per la costituzione e l’iscrizione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore. Una breve guida utile per cogliere le principali novità che sono state introdotte.

Da mesi si parla con sempre più insistenza dei cambiamenti che la Riforma dello Sport e quella ancora in atto del Terzo Settore provocherà sulla gestione, ma anche sulla costituzione, degli Enti del Terzo Settore, in modo particolare quelli sportivi. Un insieme di cambiamenti molto importanti che modificheranno la normale prassi anche (ma non solo) per quel che riguarda l’iscrizione al RUNTS, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, divenuto operativo sul finire dello scorso anno.
Tra le novità che maggiormente impatteranno in questo senso troviamo la normativa relativa alla forma giuridica degli Enti del Terzo Settore. Un insieme di novità che incideranno, come anticipato, sia sull’iscrizione al RUNTS (con tutto quello che questo comporta) che sulla gestione fiscale degli enti sportivi e di tutti quelli aderenti al Terzo Settore.

Cos’è la forma giuridica e la personalità giuridica

Facciamo un breve passo indietro definendo cosa sono la forma giuridica e la personalità giuridica e perché sono così importanti anche per gli Enti del Terzo Settore. Dal punto di vista normativo la forma giuridica di qualsiasi ente pubblico è l’insieme dei modelli fiscali, contabili, amministrativi e organizzativi cui quella realtà, secondo le norme previste dal Codice Civile, cui essa fa riferimento.
Esistono diverse tipologie di forma giuridica: impresa individuale, società di capitali, società di persone, cooperativa, eccetera. Per gli Enti del Terzo Settore è possibile individuare: organizzazioni di volontariato (ODV), Associazioni di Promozione Sociale (APS), Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), Società Sportiva Dilettantistica (SSD), Società di Mutuo Soccorso, Cooperativa Sociale, Impresa Sociale.
La personalità giuridica, invece, è la caratteristica che ogni ente può assumere per godere di un’autonomia patrimoniale perfetta. Si tratta della separazione tra l’ente e i suoi soci che determina, in caso di debiti o condizioni particolari, che a essere aggredito potrà essere solo il patrimonio proprio dell’ente e non quello personale dei soci e degli amministratori. Discorso opposto, invece, per gli enti privi di personalità giuridica.

La forma giuridica per gli ETS

L’articolo 6 del Decreto Legge 36/2021 (il primo dei cinque decreti attuativi della Riforma dello Sport e divenuto operativo dal 1 gennaio 2022) che abroga il comma 17 dell’articolo 90 della Legge 289/2002 stabilisce che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere una di queste forme giuridiche: associazione sportiva priva di personalità giuridica, associazione sportiva con personalità giuridica priva e società di cui al Libro V, Titolo V del Codice Civile. La novità rilevante è che gli enti sportivi possono dal 1 gennaio 2022 costituirsi sia come società di persone che società di capitali, ma non come cooperative. Sempre l’articolo 6 (comma 2) prevede anche la possibilità, in presenza dei relativi requisiti, che gli enti sportivi assumano la qualifica di Enti del Terzo Settore o di impresa sociale.

Il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore

Quanto esposto fino a questo momento si riflette sull’iscrizione al RUNTS, essendo la forma giuridica uno degli elementi da indicare nella richiesta di iscrizione al nuovo registro. L’accesso al RUNTS (facoltativo e non obbligatorio) consente di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore (o una delle altre previste), usufruire di agevolazioni fiscali, entrare nel sistema del 5×1000 e, in alcuni casi, anche poter sfruttare la possibilità di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

La personalità giuridica, invece, non è un requisito fondamentale per l’iscrizione al RUNTS, essendo questa un’opzione facoltativa. Oggi la maggior parte degli enti associativi non è provvista della personalità giuridica ma, rispetto al passato, avranno una procedura più coerente parallela a quella per l’iscrizione al Registro Unico. Prima dell’attuazione della riforma gli enti non profit dovevano sottostare a un iter piuttosto particolare per l’ottenimento della personalità giuridica; un iter che richiedeva la discrezionalità delle Regioni, delle Province o delle Prefetture della valutazione di questo elemento.
Anche questa è una novità particolarmente interessante e rivoluzionaria che equipara l’accesso alla personalità giuridica degli Enti del Terzo Settore a quello delle altre imprese. Per ottenere la personalità giuridica, quindi, gli ETS dovranno redigere lo Statuto e sottoporlo al notaio che verificherà la presenza dei requisiti (svolgimento di attività di interesse generale, assenza di scopo di lucro, eccetera) e la presenza di un patrimonio adeguato (30000€ per le Fondazioni e 15000€ per le Associazioni).

L’assistenza fiscale per gli ETS

La scelta sul tipo di forma giuridica da assumere e la possibilità di acquisire la personalità giuridica è, per tutti gli Enti del Terzo Settore, una valutazione di estrema importanza. Una valutazione che richiede di analizzare i beni in possesso dell’ente, non necessariamente economici, ma anche i vantaggi e i benefici che questa scelta comporterebbe. Un’attività complessa e articolata, anche per quel che riguarda lo svolgimento del relativo iter di acquisizione e iscrizione al RUNTS, che richiede una consulenza specializzata.

In questo senso lo Studio Co.De. Accounting di Roma si occupa da più di vent’anni di offrire consulenza in ambito fiscale e sportivo a tutti gli enti no profit. La consulenza fiscale e contabile è indispensabile per assicurare a ogni ente associativo non solo la sopravvivenza nel mare magnum del fisco, ma consentirgli di programmare, progettare e sviluppare un processo di crescita tale da garantire il futuro delle attività.

Daniele Di Geronimo
Giornalista pubblicista e Copywriter per passione e professione. Laureato in Lettere Moderne collaboro con lo Studio Co.De Accounting di Roma per la redazione di contenuti editoriali per il web con particolare attenzione verso il settore dello sport, degli enti sportivi dilettantistici e delle varie tematiche fiscali e normative che li regolamentano

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