Il trattamento dei compensi nelle SSD e ASD

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Normative

Il trattamento dei compensi nelle SSD e ASD

Con la circolare del 1 Dicembre 2016 Prot. n.1/2016, il neocostituito Ispettorato Nazionale Del Lavoro ha emanato disposizioni sul trattamento, ai fini previdenziali, dei compensi erogati dalle ASD e SSD, in quanto continuano ad essere oggetto in sede applicativa di numerosi contenziosi.
Questo percorso di chiarimento era già iniziato con la circolare del Ministero del Lavoro 21.02.2014 e successivo interpello n. 6/2016 dove veniva confermato il regime di favore riconosciuto al mondo dello sport dilettantistico.
Viene quindi ribadito che i rapporti di collaborazione trovano la loro disciplina nell’art. 90 della L.289/2002 e ss. modificazioni, nel D.L. n.136/2004 (conv. Da L. n.186/2004), nell’art.67,comma 1 lett.m), del TUI, nonché nel D.Lgs n. 81/2015, che sono gli unici riferimenti normativi che definiscono il trattamento fiscale e previdenziale di tali rapporti prendendo in considerazione anche le regole dettate dalla L. n.91 del 1981 per lo sport professionistico.

Entrando nel merito di tali rapporti bisogna porre l’attenzione su due aspetti:

1. qualifica del soggetto che eroga il compenso,
2. natura delle prestazioni svolte dal collaboratore.

Sul punto primo sono di supporto le pronunce della Corte di Appello di Milano (sent.1172/14 del 10/12/2014) e della direzione interregionale del lavoro di Napoli (decreto del 29/10/2015) che ribadiscono che ciò che conta per applicare il regime agevolato è che le collaborazioni vengano svolte a favore degli organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche riconosciute dal C.O.N.I.
Per poter individuare tali soggetti il legislatore ha affidato al C.O.N.I. la funzione di unico organo certificatore di tale attività.
La corretta individuazione dei soggetti ASD e SSD eroganti, attraverso il registro delle società sportive, costituisce la condizione principale per poter applicare il regime agevolato; ciononostante è necessario, successivamente, valutare le attività svolte dai singoli collaboratori.
La circolare indica che, in fase di accesso ispettivo per riuscire a definire le prestazioni che rientrano nell’art.67 del TUIR, è necessario verificare quali sono le attività necessarie per garantire l’avviamento e la promozione dello sport e le qualifiche dei soggetti che devono svolgere tali attività, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole federazioni che riconoscono le ASD/SSD.

Viene chiarito che la qualifica ottenuta attraverso specifici corsi di formazione dalle federazioni non è da solo un elemento sufficiente per ricondurre tali compensi tra quelli di lavoro autonomo, in quanto quella qualifica non è requisito di professionalità, ma un requisito richiesto dalla federazione di appartenenza per garantire un insegnamento corretto della pratica sportiva.
In conclusione rientrano tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • A) che la SSD/ASD sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;
  • B) che il collaboratore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.

Essere iscritti in albi o elenchi o aver partecipato a corsi di formazione, tenuti dalla federazioni o dal CONI, non determina la riconduzione dei redditi percepiti dai collaboratori in quelli aventi “natura professionale”.
Sicuramente viene fatta chiarezza sulle considerazioni passate legate alla professionalità dell’attività dei collaboratori ma è solo il punto di partenza per un ormai atteso riesame del lavoro sportivo dilettantistico.

Luca Mattonai

Luca mattonai

Tributarista e legale rappresentante dello Studio Mattonai di Bientina, in provincia di Pisa, che fornisce assistenza per la costituzione e la gestione di ogni tipo di azienda e società sportiva. Contatti: luca@studiomattonai.it – Se avete domande da rivolgere al tributarista, potete inviarle a info@lapalestra.net

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