Il Lavoro Sportivo - La Palestra

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Normative

Il Lavoro Sportivo

Il Lavoro Sportivo nuovi inquadramenti lavorativi per i lavoratori del settore che includono trattamenti previdenziali, assicurativi e tributari.

Da molto tempo siamo costretti ad occuparci della Riforma del Lavoro, iniziata con la Legge Delega di agosto 2019 ma ancora oggetto di interventi e nessuna certezza che quanto dovrebbe essere contenuto nel Decreto Correttivo di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale possa risolversi in un quadro definitivo dell’argomento. Tutt’altro, anzi con il passare dei giorni aumenta la consapevolezza che nonostante l’ampia tempistica concessa dall’ordinamento e da una serie di provvedimenti finalizzati a garantire le scadenze, purtroppo ci siano troppe situazioni che richiederanno significativi e puntuali interventi da parte del legislatore.

Ma veniamo al punto senza soffermarci sul contenuto della norma che ormai trova spazio ovunque tra webinar, seminari e commenti da parte di autorevoli professionisti del settore.

L’articolo 25 anche nel testo del prossimo Decreto Correttivo al D.Lgs.36/2021 ha chiarito che è considerato lavoratore sportivo chi esercita a fronte di un corrispettivo l’attività sportiva. Contemporaneamente, tra le pieghe del Decreto Correttivo il Legislatore ha menzionato diverse possibilità di qualificazione del rapporto di lavoro sportivo, ponendo solo alcuni principi come quelli previsti all’articolo 28, comma 2, dove si evidenzia che nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto inquadrato come lavoro autonomo quando svolto per un massimo di 18 ore settimanali, escluso quello di gare e manifestazioni, e con prestazioni coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo in osservanza di regolamenti di F.S.N., D.S.A. e E.P.S.

Ovviamente se il rapporto è di tipo “genuino” e non apparente.

Qui iniziano le prime criticità di un sistema sportivo e del fitness che ad oggi, a torto o a ragione, consente ancora la presenza di contratti o lettere di incarico per compensi ex art.67 TUIR con un plafond di esenzione fiscale fino alla soglia di euro € 10.000,00.

Con l’imminente entrata in vigore del Decreto Correttivo ogni rapporto di lavoro sportivo andrà ad essere necessariamente riqualificato perché se fin qui, a torto o a ragione, è stata applicata negli anni un’interpretazione estensiva dello spirito della norma, con il riconoscimento del lavoro sportivo nasce anche l’esigenza di attribuire ad ogni rapporto il corretto inquadramento, e il corretto trattamento previdenziale, assicurativo e tributario.

Tutto questo si presenta ancora in uno scenario complesso, incerto e soprattutto con le criticità di un Decreto Correttivo che al proprio interno prevede semplificazioni e aperture la cui fase applicativa è ancora farraginosa o del tutto assente, con grave pregiudizio dei propri diritti.

Il Lavoro Sportivo – Le sentenze della Corte di Cassazione si muovono nella stessa direzione del Decreto Correttivo

A questa situazione deve aggiungersi la complessità e una linea interpretativa consolidata da parte della Suprema Corte di Cassazione che tra la seconda metà di dicembre 2021 e inizio febbraio 2022 ha emesso ben 39 sentenze e ordinanze particolarmente gravose i cui contenuti rappresentano ormai un’inversione di tendenza rispetto ad abitudini ormai decennali e quindi sarebbe difficile, alla luce delle predette pronunce, ipotizzare ancora che chi svolge esclusivamente attività in qualità di tecnico, personal trainer, istruttore possa utilizzare una soglia di esenzione elevata fino a € 10.000,00 oppure che svolga la predetta attività, anche se solo per importi esigui, in più enti sportivi o palestre. In questa sede ci limitiamo anche ad osservare che la quasi totalità delle sentenze di cui sopra si sofferma anche sulla contribuzione previdenziale e assicurativa fino a quel momento disattesa da tutti indistintamente.

È chiaro che con uno scenario così complesso e con paradigmi di inquadramento da ridisegnare per l’intero comparto dello sport e del fitness una riforma e un Decreto Correttivo rappresentano un’inversione di tendenza e soprattutto l’adozione di regole certe.

A questo deve aggiungersi, non per minor importanza ma solo perché cronologicamente avvenuta dopo, che la Corte di Cassazione, sezione quarta, con una sentenza del 13.10.2022 e più precisamente la n.29.973/2022 ancorché non in materia di sport conferma un consolidato orientamento secondo cui è precluso il potere di qualificare un rapporto di lavoro in termini dissonanti rispetto alla sua effettiva natura e di sottrarlo così allo statuto protettivo che alla subordinazione si accompagna.

Sul punto sarebbe fin troppo semplice rafforzare il concetto perché con tre distinte sentenze, la n.121/1993, la 115/1994 e la 76/2015 è stato chiarito più volte il principio sopra enunciato. Tra l’altro proprio la sentenza n.76/2015 si sofferma sull’indisponibilità di tipo negoziale sia da parte del Legislatore, sia da parte dei contraenti individuali perché quello che ancora oggi si fa fatica a comprendere che se il rapporto ha le modalità di svolgimento della subordinazione (e nell’attuale panorama del dilettantismo, del fitness e dello sport c’è solo l’imbarazzo della scelta) non c’è compenso sportivo o co.co.co. che tenga. In altre parole diventa giocoforza il normale rapporto di lavoro subordinato, soggetto a tutti i parametri contributivi.

In attesa di regole certe, in vista di nuove gestioni operative e gestionali

Da questa serie di riflessioni sinteticamente esposte sopra nascono le preoccupazioni su quello che attende il panorama, nel prossimo futuro, ovvero:

1. Il Decreto Correttivo che ha meglio delineato la Riforma dello Sport e si è soffermato molto sulla disciplina del lavoro sportivo non viene “bollinato” e quindi non pubblicato in Gazzetta Ufficiale: vuol dire che si torna indietro, ovvero all’entrata in vigore del D.lgs. 36/2021 con tutte le criticità e la gravosità previste e quindi tutti i collaboratori sportivi diventeranno lavorativi sportivi salvo chi potrà essere annoverato nella categoria dei “volontari” il tutto con notevoli aggravi di oneri per tutti.

2. Il Decreto Correttivo, attraverso un provvedimento che rinvia ulteriormente l’entrata in vigore della riforma, posticipa le previsioni normative e la data di decorrenza presumibilmente intorno alla metà dell’anno 2023.
In tal caso, fino a tale data, tutti i sodalizi, gli sportivi, etc. continueranno ad applicare il regime attuale, ancorché pesantemente condizionato dall’interpretazione data da 37 sentenze della Corte di Cassazione sezione lavoro, oltre 2 sentenze della Corte di Cassazione sezioni unite e infine due recenti sentenze della Corte di Appello di Milano e di Roma che stanno sempre più allineando i loro orientamenti a quelli adottati dalla Corte di Cassazione.
Questo significa che fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del lavoro sportivo potrebbero aumentare a dismisura i rilievi in sede ispettiva, riqualificando l’intero rapporto ovvero assoggettando gli emolumenti corrisposti a contribuzione con tutte le relative sanzioni e gli interessi.

3. Il Decreto Correttivo viene pubblicato, tenendo conto delle legittime ed opportune tutele per i lavoratori sportivi e garantendo un quadro normativo con regole certe a cui pian piano devo essere affiancate le semplificazioni enunciate nella norma ma ancora non complete di tutta la parte gestionale e operativa.

La speranza è quella di avere finalmente uno scenario definito in cui sussistono regole certe e gli operatori potranno finalmente applicare gli elementi di proprio interesse senza incertezze.

Roberto Selci
Dottore Commercialista e Revisore Legale Collaboratore FISCOSPORT.IT e Componente della Rete Nazionale dei Professionisti del Terzo Settore e dello Sport

www.robertoselci.it

studio@robertoselci.it

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