Spazi confinati o inquinati - La Palestra

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Normative

Spazi confinati o inquinati

Come assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori in ambienti poco sani e sospetti di inquinamento

Nel vasto ambito della normativa riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro è apparsa una nuova norma, che poi tanto nuova non è poiché risale all’autunno del 2001. Il D.P.R. 177/2011 riguarda il lavoro negli spazi confinati e si tratta di un decreto emanato a seguito di numerosi incidenti mortali avvenuti nei mesi precedenti, che hanno avuto una forte eco mediatica.

Nel settore degli impianti sportivi non si è acceso immediatamente un campanello d’allarme, come invece avrebbe dovuto accadere, forse anche a causa della difficoltà di estendere gli ambiti di applicazione del Decreto a quelli che sono stati origine degli incidenti, prevalentemente cisterne o silos.

In realtà la definizione di tali ambienti è da ricercarsi nel D.P.R. 177/2011, nel quale si precisa che sono definiti ambienti sospetti di inquinamento quelli ricompresi negli articoli 66 e 121 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (pozzi, pozzi neri, fogne, cunicoli, camini, fosse e fosse in genere, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri), mentre sono definiti ambienti confinati quelli previsti al punto 3 dell’allegato IV dello stesso Decreto Legislativo (vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos).

La classificazione di questi ambienti è caratterizzata dal fatto che sono spazi circoscritti, non progettati per la presenza di un lavoratore, che presentano aperture di accesso con dimensione limitate (difficoltà di accesso e/o di uscita) e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può accadere un evento incidentale importante, che può portare a un infortunio grave o mortale, in presenza di condizioni che possono essere immediatamente pericolose per la salute o la sicurezza del lavoratore (agenti chimici pericolosi, sotto ossigenazione, rischio di elettrocuzione, annegamento, ecc.).

Appare quindi evidente che diversi interventi nei locali tecnici ospitanti gli impianti di trattamento acqua delle piscine / locali dei prodotti chimici, oppure gli accessi nelle vasche di compenso e, in alcune condizioni, anche nelle vasche vuote, rientrano tra quelli soggetti all’applicazione del D.P.R. 177/2011. Nei centri fitness inoltre possono essere presenti cavedi che alloggiano macchinari che ogni tanto necessitano di manutenzione o di ispezioni.

Un’adeguata formazione
Il DPR 117/2011 (entrato in vigore il 23/11/2011) prevede i criteri di qualificazione che devono essere in possesso delle aziende che possano operare nell’ambito degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. II comma 3 dell’articolo 1 puntualizza che il provvedimento si applica a tutti i datori di lavoro, compresi quelli che svolgano i lavori con propri dipendenti. Anche lo stesso datore di lavoro, a differenza da quanto prevede il D.Lgsl.81/08, viene considerato alla stregua degli altri lavoratori.

In tal modo, da un lato si impone a tutte le realtà produttive nelle quali si svolgano lavori del tipo preso in esame il rispetto di livelli di formazione, addestramento etc., superiori a quelli oggi imposti, determinando un innalzamento dei livelli di tutela, e dall’altro, s’identificano procedure di particolare rigore nel caso (particolarmente frequente) di affidamento dei lavori a un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi.

Nello specifico, quindi, il personale addetto alla manutenzione degli impianti e che può svolgere attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati dovrà essere sottoposto a un adeguato programma di informazione/formazione e addestramento (D.P.R. 177/2011 art. 2 c1 lettera d) aggiuntivo rispetto a quello già previsto dal D.Lgs. 81/08 e disporre di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati per le quali dovrà seguire specifiche attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all’allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Inoltre almeno il 30% della forza lavoro deve vantare più di tre anni di esperienza in tali attività. Tutto ciò vale sia per il personale dipendente sia per il personale delle imprese o lavoratori autonomi cui viene affidata l’attività. Bisogna tenere presente che, ove siano impiegati in attività rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. 177/2011 dei lavoratori atipici (contratti a progetto, contratti sportivi, voucher), il loro contratto di lavoro deve essere certificato ai sensi del D.P.R. 177/2011 art.2 c1 lettera c).

Obblighi previsti dal Decreto
Da un punto di vista operativo, una volta verificato il possesso dei requisiti di qualificazione del proprio personale e/o della ditta appaltatrice (e del suo personale), il Decreto prevede precisi obblighi:

1) in relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni sono subappaltate

2) prima dell’accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative tutti i lavoratori impiegati dall’impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi, devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati a operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività. L’attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all’effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore a un giorno.

3) il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività d’informazione, formazione e addestramento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione d’indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dall’impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi

1. durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati dev’essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva dell’eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco.

Riassumendo, per operare negli spazi confinati o sospetti di inquinamento, il datore di lavoro deve:

1) Provvedere ad individuare una squadra operativa che sia composta per almeno il 30% da personale che abbia maturato almeno tre anni di esperienza nei luoghi confinati;

2) Provvedere alla adeguata formazione teorico-pratica della squadra;

3) Provvedere alla predisposizione dei sistemi di sicurezza durante le fasi lavorative e di recupero in caso di incidente o malessere;

4) Assicurare la presenza di un addetto che vigili sulle operazioni e garantisca che avvengano in sicurezza:

5) Far certificare il contratto di lavoro di eventuali addetti parasubordinati;

6) Far certificare l’eventuale contratto di subappalto dei lavori.

Il committente deve invece:

1) Verificare la corretta qualificazione della ditta appaltatrice;

2) Provvedere ad una adeguata informazione sui rischi specifici ai lavoratori della azienda impiegata, della durata di almeno un giorno.

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