Il tesserino tecnico sportivo - La Palestra

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Gestione

Il tesserino tecnico sportivo

Il tesserino tecnico è un elemento determinante per ciascun istruttore e tecnico sportivo, come sfruttarlo al meglio, quali caratteristiche deve possedere, e cosa fare in caso di controlli presso la tua palestra.

Ormai da alcuni anni il tesserino tecnico non è più solo una scelta caratterizzata e ispirata dalla sensibilità personale di studiare e acquisire nuove competenze ma è un preciso obbligo istituito dalla Legge n.205 del 27.12.2017 che ha previsto in modo univoco che i tecnici sportivi (istruttori, allenatori e maestri) di ogni disciplina riconosciuta dal C.O.N.I. devono risultare in possesso di apposita “Certificazione che attesti la propria qualifica e il percorso formativo svolto”. Quindi, occorre pensare ad un tesserino tecnico come una attestazione per chi collabora nel settore del fitness (ma anche dello sport) oppure per poter beneficiare (in presenza di determinati requisiti soggettivi) anche vantaggi di carattere fiscale. Proviamo a capire meglio alcune questioni di interesse sull’argomento.

Che cos’è il tesserino tecnico

Si tratta di una tessera esclusivamente nominativa prodotta da un Ente di Promozione Sportiva o da una Federazione (con il CONI organo super partes), che permette alla persona sopra riportata, attraverso Nome, Cognome, Foto, Codice Sport, Codice, Disciplina, Nome della disciplina, numero tessera e anno di validità della tessera, di poter legalmente e fiscalmente operare nell’ambito di una realtà sportiva, sia che si tratti di una Associazione Sportiva Dilettantistica, sia di una Società sportiva. Il fatto che l’istruttore abbia ottenuto un tesserino tecnico implicitamente significa che ha anche ottenuto un Diploma Nazionale per la specifica disciplina, rilasciato contestualmente assieme al tesserino tecnico dall’Ente di Promozione Sportiva dopo il superamento di un esame a fine corso.

Cosa significa operare legalmente come istruttore

Abbiamo già detto che conseguire un titolo di abilitazione sportiva è innanzitutto d’obbligo per poter svolgere attività sportiva (didattica, agonistica, formativa) e questo consente di poter stipulare accordi, contratti, etc. con ASD, SSD, Centri Sportivi e Palestre con evidenti benefici (fiscali e contributivi) ricorrendone i presupposti.

Certo, conseguire un titolo sportivo quale istruttore, tecnico o maestro non esaurisce con questo primo passaggio il raggiungimento di una qualifica duratura e immutabile nel tempo. Ad esempio alcune F.S.N. prevedono il mantenimento dell’abilitazione solo in presenza di formazione e aggiornamento permanente, obbligando il tecnico a partecipare periodicamente a convegni, conferenze, raduni e stage al fine di acquisire sempre nuove competenze ovvero migliorare quelle già presenti. Esistono anche altre opzioni di formazione permanente come attività di docenza, elaborazioni dati, osservazione tecnica con reportistica in competizioni: tutte queste attività sono oggetto di specifiche linee guida.

Che valenza ha la formazione conseguita con il tesserino tecnico sportivo

Ci si chiede se la formazione conseguita con il tesserino abbia valenza illimitata, non è possibile dare una risposta univoca a questa domanda in quanto ogni FSN o DSA ha una propria regolamentazione per il rilascio delle abilitazioni (tesserino) sportive e vari livelli (partendo dal livello base). Come noto le FSN e le DSA rilasciano titoli sportivi ai tecnici che hanno valenza in ogni ambito sportivo (dilettantistico, professionistico, amatoriale) su delega C.O.N.I.

Il titolo di abilitazione sportiva rilasciato per il tramite di EPS avviene invece su convenzione sottoscritta tra il singolo Ente e la F.S.N. o D.S.A. di riferimento in base a uno specifico disciplinare tecnico contenente il programma di formazione che darà la possibilità al futuro tecnico di conseguire un’abilitazione che, in taluni casi è spendibile anche in Europa.

Ma di questo ne parleremo a breve. Con le premesse di cui sopra occorre sempre ricordare che:

a) Le qualifiche conseguite non aprono alla possibilità di poter svolgere qualunque corso ma devono sempre rientrare in specifiche riclassificazioni che il C.O.N.I. ha riordinato in apposito elenco delle discipline sportive e all’ulteriore suddivisione che prende il nome di specialità. Al di fuori di tale riclassificazione (e senza mai travalicare una corretta e prudente adozione di quanto previsto dal C.O.N.I.) è sempre meglio che l’Istruttore e il Committente (ASD, SSD, etc.) non vadano nella pianificazione dei corsi;

b) Il titolo conseguito attraverso l’EPS, trattandosi di titolo conseguito in deroga della previsione normativa principale, consente di per se di utilizzare lo stesso solo all’interno delle attività proposte, organizzate e gestione da quell’EPS. Per cui, è compito dell’Istruttore verificare sempre se il titolo conseguito attraverso un percorso formativo svolto in uno specifico EPS sia esteso (e riconosciuto) anche all’interno di altro ESP;

Infine una nota particolare

Come è stato illustrato anche in un recente webinar di NonSoloFitness del 18 luglio 2022 ormai è sempre più adottato un Quadro Europeo di Qualifiche (il c.d. European Qualifications Framework) fin dal 2008. In Italia, si cerca sempre più di adottare i quattro livelli del Sistema Nazionale di Qualifiche per tecnici sportivi previsti dallo SNaQ (Sistema Nazionale di Alta Qualità).

Il codice sport e il codice disciplina

Il C.O.N.I. con delibera del Consiglio Nazionale (la n.1568 del 14.02.2017) ha individuato Codici Sport e Codici Disciplina che costituiscono la struttura attuale di cosa è qualificato come disciplina sportiva e cosa no. Le qualifiche tecniche per istruttori e tecnici sono attribuite con riferimento all’elenco.
Nel prossimo futuro, con il presumibile passaggio per alcune aree di competenza tra C.O.N.I. e Sport e Salute spa potrebbero esserci ulteriori ampliamenti per cui anche discipline, ad oggi non riconosciute in ambito sportivo, come Yoga, Pilates, Crossfit, etc. potrebbero trovare una regolamentazione.

Perché mantenere il tesseramento aggiornato

Ogni attività che può essere proposta all’interno di ASD o SSD è associata ad uno specifico Codice Sport e Codice Disciplina e quindi, a seconda dell’attività è necessario per l’istruttore possedere lo specifico tesserino tecnico. Il tesserino tecnico ha una durata di un anno ed è specifico relativamente ad una disciplina.

Un tesserino tecnico basta per ogni attività del centro?

Ogni tesserino tecnico, oltre ad avere una durata limitata, oltre la quale è necessario che venga aggiornato, possiede una specificità, appunto data dalla sua descrizione e dal Codice Sport e Codice Disciplina. Questi tre elementi indicano il campo di competenza dell’istruttore che potrà collaborare all’interno della ASD o SSD in base appunto al proprio tesserino tecnico. Quindi è facilmente intuibile che lo svolgimento di altre attività non comprese nel tesserino tecnico non possano essere svolte da un istruttore che non possiede la specifica qualifica (e lo specifico tesserino tecnico).

È importante tenere presente che il tesserino tecnico è relativo ad una specifica area di competenza e quindi ad attività ben precise (aerobica, attività in acqua, attività con sovraccarichi, ecc.).

Cosa sapere in caso di controlli

L’istruttore, in caso di attività di verifica e controllo dovrà in primis sempre esibire i propri titoli di abilitazione per giustificare l’attività svolta: questo è sempre il primo elemento che ogni istruttore deve attenzionare in caso di attività ispettiva.

Poi sicuramente occorrerà sempre avere una corrispondenza tra la qualifica del tecnico (codice sport) e le attività effettivamente svolte, poi i riscontri devono essere perfezionati anche per la lettera di incarico/contratto e gli ulteriori adempimenti richiesti abitualmente (certificati carichi pendenti in caso di attività con minori, certificato medico, etc.)

Non è infine questa la sede per particolari considerazioni sulle attività di verifica, ma è buona norma che ogni istruttore verifichi sempre possibili incongruenze tra il planning dei corsi e i compensi percepiti/dichiarati al fine di poter scongiurare eventuali rilievi sull’attendibilità degli importi riscontrati/ricostruiti rispetto a quelli dichiarati.

Davide Zanichelli
Dottore in Scienze Motorie, Docente NonSoloFitness, Socio Amm. della Fit Up Solution srls, Provider NASM e co-ideatore del progetto Allenati Online.
www.fit-up-solution.com

Roberto Selci
Dottore Commercialista e Revisore Legale Collaboratore FISCOSPORT.IT e Componente della Rete Nazionale dei Professionisti del Terzo Settore e dello Sport

www.robertoselci.it

studio@robertoselci.it

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